LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.E.D.E.P SRL *****, in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e difende, giusto mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7462/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 15/12/08, depositata il 09/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato difensore del controricorrente CALIULO LUIGI che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;
e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.
FATTO E DIRITTO
SEDEP srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 9 marzo 2009, che ha respinto il suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della societa’ nei confronti dell’INPS volto ad ottenere gli sgravi contributivi per il periodo in cui la societa’, esercente attivita’ edile, aveva inviato taluni dipendenti a lavorare a *****.
Il ricorso consta di un unico motivo. L’INPS ha depositato controricorso, notificato nei termini.
Con l’unico motivo d’impugnazione si sostiene che la Corte avrebbe violato la normativa sugli sgravi contributivi in favore delle aziende che operano nel Mezzogiorno.
La ricorrente e’ una impresa edile operante nel Mezzogiorno, che nel 2000 aveva eseguito lavori edili in provincia di *****, inviando in loco alcuni suoi dipendenti.
Aveva chiesto all’INPS di beneficiare per tali lavori degli sgravi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, con esito negativo.
Aveva quindi convenuto in giudizio l’Istituto, ma Tribunale e Corte d’appello hanno respinto la domanda, rilevando che i lavori edili non erano stati svolti nel Mezzogiorno.
La societa’ sostiene che i benefici erano dovuti comunque in quanto si tratta di lavori svolti “in localita’ alle quali sono destinati i prodotti delle aziende medesime” (ricorso, pag. 7). Nel quesito di diritto si afferma che il beneficio richiesto non poteva essere escluso per lavoratori che, pur essendo addetti ad aziende che operano nel Mezzogiorno, svolgono le proprie prestazioni, anche al di fuori di tali territori, nelle localita’ alle quali sono destinati i prodotti delle aziende del Mezzogiorno, in qualita’ di piazzisti, manutentori, riparatori, addetti al completamento delle opere edili.
La situazione accertata nella sentenza impugnata, e non contestata dalla ricorrente, non e’ questa. Non si e’ in presenza di un bene prodotto nel Mezzogiorno e destinato ad altra parte del paese, con necessita’, per l’istallazione, la manutenzione o altre attivita’ analoghe, dell’opera di dipendenti dell’impresa produttrice. Si tratta semplicemente di un bene prodotto al di fuori del Mezzogiorno:
attivita’ edilizie svolte in *****. Per tali attivita’ l’impresa non puo’ godere degli sgravi contributivi, previsti dal t.u. sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art 59) solo per “le attivita’ effettivamente svolte” nei territori del Mezzogiorno (cfr., ampie, Cass. 19 dicembre 2005, n. 27915 e, in precedenza, Cass. 25 marzo 1997, n. 2639, la cui massima recita:
“Nella disciplina dell’art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, il beneficio degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall’art. 1 dello stesso T.U. presuppone sia l’ubicazione dell’azienda in tali zone, sia l’impiego dei dipendenti nei territori agevolati. Il requisito della territorialita’, riferito direttamente alla prestazione lavorativa, non puo’ ritenersi soddisfatto dalla mera integrazione del lavoratore nella struttura aziendale dell’impresa avente sede nel Mezzogiorno, ma esige anche la localizzazione in tale area dell’attivita’ svolta dal prestatore di opere, e non puo’ essere conseguentemente ravvisato per le prestazioni rese anche temporaneamente fuori della su indicata area territoriale, come nell’ipotesi di mutamenti non definitivi del luogo di lavoro di dipendenti inviati a svolgere la propria opera presso cantieri esterni per la realizzazione di determinate opere”).
Manifestamente infondata e’, infine, la questione di costituzionalita’ proposta nella seconda parte del ricorso, peraltro senza formulare il relativo quesito di diritto (cfr., peraltro, per l’esclusione di eventuali dubbi di costituzionalita’ in materia, Cass. 115046 del 2001). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perche’ manifestamente infondato.
Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 30,00 Euro, nonche’ 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011