Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5307 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA *****, in persona del Procuratore Speciale, ATLANTIA SPA (gia’ Autostrade Concessioni Costruzioni Spa), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo Studio TRIFIRO’

&

PARTNERS, rappresentati e difesi dagli avvocati FAVALLI Giacinto, ZUCCHINALI PAOLO, giuste deleghe a margine della prima e seconda facciata del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.S. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 27/02/09, depositata il 20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

Autostrade per l’Italia spa e Atlantia spa chiedono l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 20 marzo 2009, che ha respinto il loro appello contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di G.S. in materia di lavoro a termine.

Il ricorso e’ improcedibile, ex art. 369 c.p.c., n. 4, perche’ si fonda, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 su contratti collettivi nazionali di lavoro che non sono stati specificamente indicati, ne’ depositati (vi e’ sul punto specifica eccezione della controricorrente).

Il secondo motivo rimane assorbito.

Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’improcedibilita’ del ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione alla controparte G.S. delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 30,00 Euro, nonche’ 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, e distrae ai procuratori della G., avv.ti Giovanni Giovannelli e Pierluigi Panici, dichiaratisi anticipatari.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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