LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INAIL — ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (*****) in persona del Dirigente Generale –
Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATALANO GIANDOMENICO, FRASCONA’ LORELLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EDILPONTEGGI RECCO SRL (*****) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico della Societa’, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIDERI GUIDO, BOSIO CESARE (soci dello studio Medina Bosio Siderij, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA POLIS SPA – gia’ San Paolo Riscossioni Genova SpA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA dell’11.2.09, depositata il 26/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Patrizia Mittiga Zandri che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
L’INAIL chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 26 marzo 2009, che ha respinto il suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della spa e dato ragione all’INAIL. Il ricorso verte solo sulla materia delle spese.
L’INAIL rileva che nella motivazione, in coerenza con quanto deciso (vittoria totale del giudizio di primo e secondo grado da parte dell’INAIL) si afferma che le spese di appello vanno poste a carico della societa’; nel dispositivo, al contrario, si sancisce la compensazione delle spese dei due gradi.
Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto vi e’ un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e la motivazione e’ coerente e consequenziale alla decisione (spese a carico di chi perde entrambi i gradi del giudizio).
Il ricorso e’ manifestamente fondato. La sentenza deve essere cassata, con rinvio anche per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011