Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5309 del 04/03/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8526/2010 proposto da:

V.S. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato SODANI Tiziana, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICOOP TIRRENO SOCIETA’ COOPERATIVA (*****) in persona del direttore del personale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell’avvocato DE TOMMASO Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCHEMBRI GIAN PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3506/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 30.4.08, depositata il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe De Tommaso che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

V.S. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 15 aprile 2009.

Il ricorso non è conforme a quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla controversia considerata la data di pubblicazione del provvedimento impugnato, perchè non sono stati formulati i quesiti di diritto in relazione alle violazioni di legge denunziate e non è stato specificato il fatto, controverso e decisivo, oggetto del preteso vizio di motivazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472