Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5312 del 04/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10361/2010 proposto da:

R.F. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LIBERTA” 20, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO, rappresentato e difeso dagli avvocati MIRENGHI Michele, VITI STEFANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3897/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 14.5.08, depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

R.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra C.E., pittore, e l’impresa edile del R..

Il ricorso è articolato in tre motivi.

Il primo riguarda la pretesa nullità del ricorso per violazione dell’onere di indicare i fatti sui quali si fonda la domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto. Sul punto la sentenza spiega con precisione perchè l’esposizione deve essere ritenuta adeguata.

Il secondo si risolve in una richiesta di rivalutazione della prova.

Il terzo si basa sulla pretesa violazione dell’art. 22 del contratto collettivo nazionale degli edili, di cui non si indica la data di stipulazione ed il cui testo, in violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, non viene depositato.

Il ricorso è pertanto, nel suo complesso manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Nulla sulle spese perchè il C. non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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