Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5313 del 04/03/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10551/2010 proposto da:

E.L. (*****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA BAFILE 3, presso lo studio dell’avvocato MANCUSI Gaetano Giacinto, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI Clementina, RICCI MAURO, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3780/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 9/5/08, depositata il 16/04/2009;

adita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MANCUSI GAETANO GIACINTO difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento;

udito l’Avvocato difensore del controricorrente CALIULO LUIGI per delega dell’Avvocato PULLI CLEMENTINA che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.

FATTO E DIRITTO

E.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato il suo ricorso volto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Il ricorso consta di un unico motivo con il quale si denunzia vizio di “Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su più fatti decisivi per la controversia”.

Nell’esposizione però non vengono specificati fatti, nè si argomenta in ordine alla natura controversa degli stessi e alla loro decisività, ma ci si limita a lamentare che il giudice non avrebbe considerato i rilievi del consulente di parte (che peraltro non denunzia errori o mancata considerazione di malattie) e alcuni documenti genericamente indicati.

La censura non va oltre una generica contestazione delle conclusioni peritali con richiesta di rivalutazione, nel merito, della decisione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perchè manifestamente infondato.

Le spese del controricorrente INPS devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio, nonostante la causa sia in materia di previdenza e assistenza, perchè il ricorso introduttivo è del dicembre 2003, e quindi soggetto alla nuova disciplina delle spese.

Nulla sulle spese degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472