Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.5404 del 07/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M. *****, P.L.

*****, P.V. *****, P.

C. *****, P.A. *****, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

S.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIACENTINO MASSIMO, gusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Nicola Adragna, (delega avvocato Massimo Piacentino), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che aderisce alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati Osserva:

1. P.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 839 depositata il 18.5.2009.

Resiste con controricorso S.A..

2. – Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilita’, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, c.p.c..

Va osservato, infatti, che l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso e’ stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di piu’ parti), puo’ essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso;

che la ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375, c.p.c. dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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