LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G., C.A., C.P. e C.
G., elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi 209, presso lo studio dell’avv. De Blasis Dario, rappresentati e difesi per procura in atti dall’avv. Gullotta Pancrazio Claudio;
– ricorrenti –
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generalo dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della decisione n. 62/2009, depositata dal Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia in data 02/3/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/2/2011 dal Relatore Cons. TIRELLI Francesco.
FATTO E DIRITTO
La Corte, dato atto che il consigliere nominalo ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione: “rilevato che avendo subito un infarto durante l’orario scolastico, il professor C.G. ha presentato istanza per il riconoscimento della sua dipendenza da causa di servizio; che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina si è pronunciata in senso favorevole, ma il CPPO è andato di contrario avviso;
che il Ministero della Pubblica Istruzione ha recepito tale parere, rigettando di conseguenza l’istanza del dipendente;
che quest’ultimo si. è rivolto al TARS, sezione staccata di Catania, che ha però respinto il ricorso con decisione poi conformata dal CGARS perchè “il parere del CPPO appariva sufficientemente fondato e motivato laddove, pur tenendo corto del parere favorevole del CMO, perven(iva) a differenti conclusioni escludendo la sussistenza “di specifici ed effettivi disagi e surmenage psico-fisico tali da rivestire ruolo di concausa efficiente”;
che gli eredi, del C. hanno proposto ricorso in cassazione per “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sostenendo, in definitiva, che diversamente da quanto ritenuto dal CGARS, il parere del CPPO risultava privo di adeguata motivazione, “in quanto si limitava a generiche affermazioni di puro stile, valevoli per ogni situazione;
che il Ministero ha contestato la fondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto con ogni consequenziale statuizione;
che così riassunte le rispettivo posizioni delle parti, giova rammentare che le decisioni del Consiglio di Stato (e del CGARS) possono essere impugnate soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, che i ricorrenti si sono invece limitati a denunciare un errore di valutazione senza sostenere che la controversia esulava, dall’ambito di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo che quest’ultimo aveva rifiutato di esercitare la potestas iudicandi attribuitagli dalla legge oppure aveva invaso il campo riservato al Legislatore ed alla Pubblica Amministrazione”;
che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che in considerazione dell’oggetto della causa e della natura degli interessi in conflitto, stimasi equo compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile, compensando per l’intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011