Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5466 del 08/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6548/2010 proposto da:

L.S. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CUCINELLA Luigi Aldo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;

– intimato –

avverso il decreto n. 5062/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 2/04/09, depositato il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

RITENUTO IN FATTO

che L.S., con ricorso del 4 marzo 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 6 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della L. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 12.471,00, a titolo di equa riparazione, nonchè, previa compensazione per la metà, di Euro 305,00, a titolo di spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 14.400,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 22 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la L., asseritamente creditrice di differenze retributive e previdenziali in forza di una pretesa maggiore qualifica professionale, aveva proposto – con ricorso del 2 febbraio 1993 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito non aveva ancora, deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Napoli – per quanto in questa sede rileva , con il suddetto decreto impugnato, ha liquidato le spese compensandole per la metà, tenuto conto del “comportamento dell’Amministrazione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la liquidazione delle spese in contrasto con i minimi tariffari forensi e la loro compensazione per la metà;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito specificati;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi -, e determinate in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Massimiliano Formicola, Gianpiero Galasso e: Riccardo Saini, dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore dell’Avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Massimiliano Formicola, Gianpiero Galasso e Riccardo Saini, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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