LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7318/2010 proposto da:
LA MUGLIA ELEVATORI SRL ***** in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57/a, presso lo studio dell’avvocato BILOTTA ROBERTO (studio avv. MARCELLO GRECO), rappresentata e difesa dall’avvocato VETERE Salvatore, giusta procura speciale di comparsa di costituzione di nuovo avvocato e procuratore che viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
F.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. RONCINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato GIORDANELLI IOLANDA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAVALCANTI STEFANO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1019/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 21.5.09, depositata l’1/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Salvatore Vetere che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Iolanda Giordanelli che si riporta ai motivi del controricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in sede di relazione si espose quanto segue:
“La Muglia elevatori srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 1 ottobre 2009, che ha respinto il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza aveva accolto il ricorso del suo dipendente F. M. di impugnativa di licenziamento.
Il ricorso della società è articolato in un unico motivo, distinto in due parti.
Nella prima si denunzia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3.
La Corte ha ritenuto non provato, da parte del datore di lavoro che ne aveva l’onere, la sussistenza del motivo di licenziamento indicato dalla società: imprevista quanto inattesa contrazione degli ordinativi.
La srl ricorrente contesta le affermazioni della Corte in ordine alla valutazioni delle risultanze dei bilanci e indica prove testimoniali a suo favore.
Si chiede in questo modo alla Corte di Cassazione una rivalutazione del quadro istruttorio che non attiene al giudizio di legittimità, in assenza di incoerenze od omissioni nell’iter motivazionale.
La seconda parte denunzia un vizio di motivazione perchè la Corte di merito, pur riconoscendo lievi perdite di esercizio nel corso degli anni, si sarebbe contraddetta nel ritenere che le stesse siano state superate con i proventi della L. n. 488 del 2001.
Il ragionamento non è contraddittorio. Anzi è coerente sostenere che il carattere lieve delle perdite non giustifica il licenziamento e che peraltro le lievi perdite sono state compensate dagli introiti del 2001 derivanti dalla L. n. 488, comprovati dalle deliberazioni assembleari in atti”.
In sede di adunanza è stata depositata una comparsa di costituzione di nuovo avvocato, nella quale non vengono svolte osservazioni su quanto affermato in relazione.
Non vi sono motivi per discostarsi da quanto sostenuto in relazione.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato perchè manifestamente infondato.
Nulla sulle spese in quanto non vi è prova che il controricorso sia stato notificato nei termini (la notifica è stata effettuata a mezzo posta e non è stata depositata la cartolina di ritorno).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011