Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5517 del 08/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7512/2010 proposto da:

SMC SOCIETA’ MERIDIONALE CARNI SRL ***** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANNIBALIANO 18, presso lo studio dell’avvocato TELESCA CARMEN, rappresentata e difesa dagli avvocati MURANO Antonio, PAOLINO VINCENZO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 343/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del 16.9.09, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in sede di relazione si espose quanto segue:

SMC società meridionale carni srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Potenza, pubblicata il 4 novembre 2009, che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza con la quale il Tribunale di Melfi aveva respinto la sua opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione prov.le del lavoro di Potenza, in quanto unico mezzo di impugnazione previsto era il ricorso per Cassazione.

La Corte d’Appello ha spiegato che, ai fini dell’impugnazione, la qualificazione rilevante è quella giudice.

A tal fine ha richiamato il consolidato orientamento di questa Corte per cui “L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato (Sez. U., Sentenza, n. 2434 del 01/02/2008; Sez. L, Sentenza n. 16504 del 18/06/2008).

Ha altresì valutato che il provvedimento del Tribunale di Melfi, di cui si riportano i passaggi fondamentali a tal fine, aveva escluso che la controversia avesse ad oggetto ordinanza emessa da enti gestori e che avesse ad oggetto omesso versamento di contributi.

Data per ferma questa qualificazione, i rilievi in senso contrario prospettati nel ricorso al fine di affermare che l’ordinanza aveva per oggetto omissioni o ritardi nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e che, di conseguenza, l’impugnazione contro tale provvedimento era costituita dall’appello, non possono essere presi in considerazione”.

Non sono state depositate memorie.

Non vi sono motivi per discostarsi dalla soluzione e dalle argomentazioni contenute nella relazione.

Nulla sulle spese poichè la Direzione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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