Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.57 del 03/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7244/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria Rosaria (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, 2010 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 271, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE Francesco, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 26/10/2006 r.g.n. 3131/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega ANNA MARIA ROSARIA URSINO;

udito l’Avvocato PASQUALE MOSCA per delega FRANCESCO BALDASSARRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

rilevato che con ricorso notificato il 24-28 febbraio 2007, la s.p.a.

Poste Italiane ha chiesto, con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 26 ottobre 2006 e notificata il 27 dicembre 2007, con la quale la Corte d’appello di Lecce, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – al contratto di lavoro intercorso con F.M. decorrente dal *****, a risarcire alla lavoratrice il danno, rapportato alle retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora del creditore della prestazione del 20 novembre 2002;

che, in particolare, la società ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei verbali di intesa sindacale successivi e, infine, per un ulteriore vizio di motivazione attinente le conseguenze economiche tratte dalla ritenuta illegittimità del termine;

che F.M. si è difesa nel presente giudizio con rituale controricorso;

che con atto del 21 gennaio 2009, depositato in cancelleria prima dell’udienza, le parti hanno raggiunto, in sede sindacale, una conciliazione stragiudiziale della controversia;

ritenuto che, per effetto dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti, è venuto meno l’interesse ad agire della società ricorrente e che pertanto il relativo ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di questo giudizio vanno compensate nello spirito della regolamentazione della controversia intervenuta tra le parti nel verbale di conciliazione suddetto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472