Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.6320 del 21/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.D.C. (c.f. FRTDNI42L55Z600T), nella qualità di procuratrice speciale di D.A.C., nella qualità di erede di C.R.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 31/03/2008, n. 141/08 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, F.D.C., quale procuratrice speciale di C.D.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia 10-12-2007, che aveva rigettato la domanda del ricorrente – nei confronti del Ministero della Giustizia, volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in quanto mancava la relativa procura speciale.

Resiste con controricorso il Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

Bene ha fatto il giudice a quo a rilevare, ancorchè d’ufficio, la mancanza di procura, trattandosi di questione attinente la legittimazione della ricorrente. E’ appena il caso di precisare che a nulla rileva l’asserita produzione della procura nel procedimento presupposto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 905,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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