LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.V.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 90, presso le studio dell’avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONINA MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.R.G.L. *****, CONDOMINIO COMPARTO *****;
– intimati –
Nonchè da:
L.R.G.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato BOSCO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTURSI FERNANDO giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
S.V.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 90, presso lo studio dell’avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONINA MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
CONDOMINIO COMPARTO *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 853/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, emessa il 2/10/2007, depositata il 06/12/2007, R.G.N. 723/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.F. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 6-12-2007 resa nei confronti di L.R.G.L. e del Condominio Comparto *****.
Resisteva con controricorso L.R.G. proponendo appello incidentale.
Nelle more del giudizio è deceduto S.F..
L.R.G.L. ha prodotto dichiarazione di rinunzia all’appello incidentale, accettata dagli eredi dello stesso S.F., S.C., A., S. e B. e Sa.. Anche gli eredi di S. hanno prodotto dichiarazione di rinunzia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti che le parti hanno definito in via bonaria la lite concordando anche con la compensazione delle spese del giudizio.
Di conseguenza deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011