Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.6362 del 21/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24214-2006 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TUFARIELLO GIOVANNI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., REALE MUTUA ASSIC S.P.A. *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2609/2005 del GIUDICE DI PACE di CAPUA, emessa il 10/10/2005, depositata il 28/10/2005 R.G.N. 2106/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto che la Corte di Cassazione, voglia rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.

Con sentenza 10.10.2005 – 28.10.2005, n. 2609/2005 il Giudice di Pace di Capua – previo riconoscimento del concorso di colpa di S. G., nella misura del 30%, nella determinazione del sinistro stradale in cui erano rimase coinvolte l’autovettura della S. e la Fiat Punto condotta dal convenuto A.M. e assicurata con la Reale Mutua S.p.A. – ha condannato i convenuti in solido al risarcimento dei danni liquidati in favore dell’attrice in Euro 959,65.

La S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non meglio indicate nella rubrica, denunciando nella parte espositiva la erronea interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di Pace, il quale “al di fuori di ogni logica” avrebbe ritenuto un concorso di colpa della ricorrente, mentre dalla prova testimoniale era emersa la esclusiva responsabilità dell’ A. nella determinazione del sinistro.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità e comunque manifestamente infondato con riferimento al vizio di motivazione in ipotesi dedotto, avendo la ricorrente richiamato le disposizioni dei testi escussi senza riportarne il contenuto ed avendo, invece, il Giudice di Pace fornito motivazione logica in ordine al concorso di colpa della S..

Il ricorso va pertanto rigettato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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