Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.6363 del 21/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24227-2006 proposto da:

C.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BEATRICE GIOVANNI con studio in AIROLA (BN), 2^

TRAV. VIA LAVATOIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.A. (già NUOVA MAA), M.R.

*****, NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2005 del TRIBUNALE DI BENEVENTO – SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA, emessa il 6/10/2005, depositata il 11/10/2005, R.G.N. 6234/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto che la Corte di Cassazione, voglia accogliere il ricorso perchè manifestamente fondato.

Con sentenza 06.10.2005 – 11.10.2005 il Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Aiola – ha rigettato l’appello proposto da C.S. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montesarchio n. 274/2002 che aveva statuito il concorso della responsabilità dei conducenti ( M. e C.) nella causazione del sinistro condannando il M. al pagamento in favore del C. della somma di Euro 266,00.

Il C. ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2058 e 2697 c.c. e il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, sul rilievo che il g.a., pur avendo recepito il principio affermato dalla S.C. (Cass. n. 1998/2402) secondo il quale, “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore del bene prima e dopo la lesione”, aveva poi erroneamente calcolato la differenza tra il valore del bene prima del sinistro (Euro 3.460,00) e l’importo delle spese preventivate per la riparazione (Euro 4.797,22), riconoscendo poi il 20% sulla differenza (Euro 266,00), in considerazione del concorso di colpa accertato a suo carico nella misura dell’80%.

La censura è fondata.

Il g.a., nel liquidare il danno alla stregua del criterio individuato in materia dalla S.C., ha fatto riferimento alle spese preventivate per le riparazioni e non già al valore del veicolo dopo il sinistro, da ritenere pari a zero, posto che l’autovettura venne demolita e radiata dal PRA, in considerazione dell’antieconomicità della riparazione.

Pertanto, in applicazione del criterio adottato dal g.a. e non contestato dal ricorrente, la percentuale del 20% deve essere calcolata sull’importo di Euro 3.460,00, in quanto il danno subito è pari alla perdita del veicolo e quindi al valore di mercato del mezzo al momento del sinistro.

La sentenza impugnata va quindi cassata con contestuale decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., e compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna M. e Milano Assicurazioni in solido a pagare a C.S. la somma di Euro 692,00, oltre interessi legali dalla domanda in luogo di quella di Euro 266,00 determinata dal giudice di primo grado. Compensa le spese del giudizio d’appello e di Cassazione, fermo quanto statuito in ordine alle spese liquidate nella sentenza di primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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