LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4696-2007 proposto da:
M.P., n. q. di legale rappresentante e socio accomandatario della società AUTOTRASPORTI SCARDINO & C.
S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo studio dell’avvocato FERRI SUSANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENEDETTO ANTONIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 991/2006 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 23/11/2006 R.G.N. 1442/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale della Spezia con sentenza depositata il 23.11.2006 rigettava l’opposizione proposta da M.P., nei confronti della Direzione provinciale del lavoro della Spezia, contro l’ordinanza ingiunzione n. 217/2006, con cui gli era stata comminata la sanzione di Euro 1498,00 per avere violato varie disposizioni in relazione all’assunzione di un lavoratore, alla formalizzazione della stessa mediante iscrizione nel libro dei soci, alla risoluzione del rapporto e alla comunicazione della stessa.
Il M., nella qualità di legale rappresentante e socio della suindicata società, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Direzione provinciale del lavoro della Spezia resisteva con controricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevando che ratione temporis trovava applicazione la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.
Il 23.9.2010 il difensore del ricorrente depositava, dopo la notificazione alla controparte, certificato della morte, in data ***** di M.P. (oltre che dichiarazione di rinuncia all’eredità).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha rilievo pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per la ragione indicata, anche se imprecisamente, dall’amministrazione intimata. Infatti ciò che rileva nella specie non è la modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 che regola l’ipotesi di convalida con ordinanza del provvedimento opposto per la mancata comparizione dell’opponente alla prima udienza, ma l’abrogazione, sempre da parte del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. prevedente il ricorso per cassazione e non l’appello come mezzo di impugnazione della sentenza che abbia, in genere, definito il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Ne è derivato che tali sentenze sono diventate soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione, secondo la regola generale di cui all’art. 339 c.p.c..
Detta modifica, operativa con decorrenza dal 2.4.2006, rileva nella specie, dovendosi fare riferimento per il regime di impugnabilità alla data della sentenza.
In conclusione deve dichiararsi l’inammissibilità dei ricorso per cassazione.
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio con riferimento sia al breve intervallo di tempo tra la modifica normativa e la proposizione del ricorso, sia all’incertezze manifestatesi in materia di regime di impugnazione dei provvedimenti emessi nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione (cfr.
Cass. 28147/2008, 24748/2009, 4355/2010, 18099/2010).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011