LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15959-2005 proposto da:
T.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato LANZA DI SCALEA PIETRO;
– ricorrente –
contro
COMUNIONE TONNARA DI SCOPELLO C.F. *****, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa dall’avvocato CARONNA ANDREA;
– controricorrenti –
e contro
B.A. *****, B.L.
*****, L.C.A. *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 292/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sentenza depositata in data 15/3/2005 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibili le domande proposte da T. L., L.C.A., B.L. e B.A. contro la comunione Tonnara Scopello per carenza di capacità processuale di quest’ultima;
– che con ricorso notificato in data 16/6/2005 T.L. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza;
che si costituiva con controricorso la Comunione Tonnara Scopello;
– che in data 7/1/2011 T.L. depositava atto di rinuncia al ricorso con dichiarazione di accettazione dell’avv. Andrea Caronna difensore costituito della Comunione Tonnara di Scopello.
Ritenuto:
– che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;
che la rinuncia è stata regolarmente vistata e accettata dall’avvocato della costituita comunione Tonnara di Scopello;
– che non vi sono altre parti costituite oltre al ricorrente e alla controricorrente accettante;
– che pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3 nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile in quanto il ricorso è stato proposto prima dell’entrata in vigore del predette decreto) ,deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo;
– che ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4. non v’è luogo a provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il processo R.G.N. 15959/2005 di cui al ricorso proposto da T.L. contro Comunione Tonnara di Scopello e nei confronti di L.C.A., B.L. e B.A..
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011