Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.6405 del 21/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato CONTI PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARADONNA GIANFRANCO;

– ricorrente –

contro

N.A.D. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato IANNARELLI PASQUALE GIUSEPPE CIRO;

– controricorrente –

e contro

CURATORE EREDITA’ GIACENTE N.F.V., D.P.

S., N.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 393/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.A.D. e N.M.C., premesso di essere comproprietarie, unitamente all’altra germana N.F.V., di un immobile in *****, costituito da due vani al secondo piano; che tale immobile era detenuto senza titolo da M.L. convenuto, il quale, con atto del 9 maggio 1951, aveva acquistato dalla loro madre R.C., altri due vani adiacenti, e costituenti una unità immobiliare distinta, convenivano in giudizio il predetto per sentirlo condannare al rilascio dell’immobile in questione.

Il convenuto, costituitosi, chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato il suo diritto di proprietà per usucapione decennale sullo immobile, dovendo esso considerarsi compreso nello oggetto della vendita conclusa con R.C. il 9 maggio 1951.

Con sentenza del 4 giugno 1982 il Tribunale adito accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale.

Il M. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 29 luglio 1985.

La sentenza era cassata dalla Suprema Corte sul rilievo che il giudizio era nullo perchè si era svolto senza la partecipazione di N.F.V. litisconsorte necessario, in quanto comproprietaria del bene oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione.

Riassunto il giudizio di rinvio, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda delle attrici, rigettando quella riconvenzionale con sentenza del 17 febbraio 1998 che era confermata in sede di gravame dalla Corte di appello di Bari con decisione dep. il 14 maggio 2004.

I giudici di appello, nell’escludere la usucapione decennale invocata dal convenuto, rilevavano – a stregua dell’interpretazione dell’atto notarile del 1951 con cui la R.C., per mezzo del procuratore speciale, aveva venduto al convenuto i due vani al secondo piano di cui era proprietaria – che in base sia al titolo di provenienza (donazione per notar Impartiti del 1915) sia alla procura speciale a vendere fra i beni venduti non potevano ricomprendersi anche gli ulteriori due vani adiacenti di cui la predetta R.C. era usufruttuaria: la descrizione dell’immobile che la venditrice intendeva alienare si riferiva indubbiamente al bene oggetto della donazione del 1915, tenuto conto che nello stesso atto del 1951 erano indicati le due parti di quell’immobile alienati a due diversi proprietari con l’esatto riferimento ai due vani al secondo piano ceduti al convenuto e sovrapposti a quelli al piano terra e al primo piano alienati ad altro soggetto; l’immobile, descritto nella prima parte dell’atto Scrivano, venduto al ricorrente si riferiva dunque a quello di cui all’atto di donazione del 1915, seppure con le modifiche dell’accesso ai due vani al secondo piano, ed era indicato con le pertinenze e i confini compatibili con quelli indicati nell’atto di provenienza; soltanto, il secondo confine indicato era errato unitamente all’accenno al pozzo d’acque in comune con Ca.: infine irrilevante era considerato il riferimento al possesso legale dell’intero immobile, “essendo in potere di terzi”, ancora contenuto nella compravendita, perchè in primo luogo tale espressione ben poteva riferirsi all’intero immobile compravenduto con quell’atto di trasferimento e in secondo luogo era, da un lato, possibile ipotizzare – se effettivamente uniti i due vani in questione agli altri due sullo stesso piano con ingresso dallo stesso portoncino, dall’altra parte della scala di accesso, di proprietà delle sorelle N. per successione ereditaria, e tutti oggetto di un unico contratto di locazione – la volontà di cedere i redditi corrispondenti a tale parte della locazione , e dell’altro, addirittura la cessione del contratto locativo per quella parte non di proprietà.

Anche la domanda di usucapione ventennale era respinta sul rilievo che non era maturato il periodo di tempo necessario per effetto dell’originario atto di citazione notificato nel 1971, che costituiva valido atto interruttivo, tenuto conto che tale effetto permaneva fino al passaggio in giudicato della sentenza. Era rigettata la domanda di acquisto della quota di F., comproprietaria non rivendicante, atteso che, come accaduto nella specie, ciascuno dei comproprietari può agire in rivendicazione per l’intero. Venivano ritenute inammissibili le prove articolate e inutile la consulenza tecnica richieste dall’appellante.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M. L. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso N.D.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione gravata che aveva dato valore giuridico preminente al titolo formale di proprietà e non invece alla situazione di fatto che il legislatore ha inteso privilegiare ai fini dell’usucapione Non vi era alcun ostacolo a ritenere che la venditrice per mezzo del suo rappresentante avesse dichiarato di essere proprietaria di un bene maggiore di quello che realmente le apparteneva per farne oggetto di vendita alla parte acquirente che in buona fede l’acquistò tenuto conto che la venditrice ne aveva l’intero possesso e poteva trasferirlo; l’atto Scrivano aveva ad oggetto l’intero secondo piano composto di quattro vani con i reali confini contenendo una descrizione del tutto diversa da quella di cui al titolo di provenienza, essendo irrilevante l’unico dato testuale di imprecisione relativo alla consistenza, di due anzichè quattro vani, indicata rispetto alle altre indicazioni risultate corrette.

La sentenza, in violazione dell’art. 1362 cod. civ., non aveva tenuto conto del tenore letterale del contratto e del comportamento anteriore e successivo tenuto dalle parti, non avendo dato rilievo alle circostanze relative alla buonafede e al possesso di esso ricorrente e impedendo al medesimo di offrire la prova del comportamento anteriore al contratto che aveva chiesto di provare:

ove la volontà delle parti fosse stata quella di alienare soltanto parte dell’immobile, ciò sarebbe stato specificato nell’atto;

irrilevante doveva considerarsi anche che il procuratore speciale avesse ecceduto il proprio potere.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte laddove, pur rilevando le modificazioni intervenute, aveva ritenuto che l’immobile oggetto del contratto Scrivano si identificasse con quello donato con l’atto Lipartiti, quando la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto Scrivano era completamente diversa da quella dell’atto Lipariti; censura la sentenza che aveva ritenuto irrilevanti, e oggetto di confusione, i molteplici elementi emersi pacificamente e testualmente dall’atto Scrivano o ancora l’immissione nel possesso legale dell’immobile, dando rilevanza a ipotizzate volontà in aperto contrasto con il tenore letterale del contratto; i Giudici non avevano motivato in ordine al rilievo che, se le parti avessero inteso limitare alla porzione di immobile proveniente dall’atto Lipartiti, il notaio l’avrebbe specificato indicando i relativi confini due vani l’oggetto della vendita, la deduce che censura. Il primo e il secondo motivo, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, devono essere disattesi.

Innanzitutto, la sentenza nel l’esaminare e rigettare la domanda di usucapione decennale, ha correttamente applicato i principi al riguardo dettati dalla Suprema Corte, secondo cui l’usucapione decennale presuppone l’acquisto in buona fede di un immobile “a non domino” e l’identità tra zona alienata e zona posseduta, nonchè la trascrizione del titolo il quale deve specificamente riguardare l’immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l’acquisto per decorso del decennio; il titolo stesso è elemento autonomo ed essenziale, nel senso che deve indicare esattamente l’immobile ed il diritto immobiliare trasmesso, poichè la perfetta ed assoluta identità fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede “a non domino” va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo d’acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro (Cass. 866/2000; 507/1993).

Pertanto, nel verificare il presupposto di cui all’art. 1158 cod. civ., i Giudici hanno proceduto all’interpretazione della compravendita del 1951, escludendo che il bene oggetto di usucapione fosse ricompreso fra quelli indicati nel contratto: tale indagine è stata condotta sulla base del tenore letterale del contratto 1951, avendo la sentenza verificato che la descrizione del bene in esso (e nella procura speciale a vendere) indicato coincideva con quello oggetto di donazione e spiegato con motivazione immune da vizi logici e giuridici la irrilevanza degli elementi invocati dal ricorrente:

trattasi di un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Orbene, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra. (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Nella specie, il ricorso difetta di autosufficienza laddove non è trascritto il testo integrale degli atti negoziali ai quali si fa riferimento, non essendo evidentemente sufficiente in proposito la trascrizione di stralci delle relative clausole: le doglianze si risolvono nella formulazione di una soggettiva interpretazione del contenuto degli atti esaminati dalla Corte in contrapposizione con quella accolta dalla sentenza impugnata Con il terzo motivo il ricorrente censura il rigetto delle istanze istruttorie, osservando che si trattava di circostanze ammissibili e rilevanti; la sentenza si era limitata a recepire talune affermazioni, errate e contraddittorie, della consulenza tecnica senza tenere conto delle conclusioni poi rassegnate dallo stesso ausiliare e che avrebbero dovuto portate a un decisione diversa da quella adottata: in ogni caso la consulenza, svolta nel giudizio di appello poi annullato, era da considerarsi anch’essa affetta da nullità.

Il motivo è infondato.

Con motivazione corretta era respinta la richiesta di interrogatorio formale perchè avente ad oggetto fatti pacifici (circostanza peraltro ammessa dallo stesso ricorrente), mentre la prova testimoniale era da considerarsi in contrasto con l’atto pubblico e comunque ininfluente: in realtà, la dedotta buona fede dell’acquirente così come l’immissione in possesso ovvero che gli immobili fossero uniti erano circostanze irrilevanti sotto il profilo dell’acquisto sia sotto il profilo di cui all’art. 1158 cod. civ. sia sotto quello di cui all’art. 1146 cod. civ. di cui si dirà infra, una volta che, a stregua dell’interpretazione letterale compiuta dai Giudici – che, come si è detto, è risultata corretta – è stata esclusa l’identità fra il bene posseduto e quello oggetto del contratto del 1951. Con riferimento, poi, al comportamento delle parti, va considerato che in tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all’interpretazione letterale dell’atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonchè delle une per mezzo delle altre,dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l’impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l’interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione: ma, nella specie, la sentenza ha verificato che il tenore letterale del contratto non dava adito a incertezze sul suo contenuto.

Per quanto concerne le critiche formulate laddove la sentenza aveva recepito talune delle affermazioni della consulenza, il motivo difetta di autosufficienza, non essendo stato trascritto il testo integrale della relazione del consulente.

La deduzione che le consulenze erano state svolte in un giudizio dichiarato nullo avrebbe potuto essere invocata dal soggetto che, non avendo preso parte a quel giudizio, avrebbe potuto legittimamente lamentare il difetto del contraddittorio ma non certamente dal ricorrente che a quel giudizio aveva preso parte.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce che l’atto interruttivo dell’usucapione ventennale compiuto con l’atto di citazione non aveva efficacia anche relativamente alla quota della comproprietaria, che era rimasta estranea al giudizio, tenuto conto oltretutto che le attrici, avendo dichiarato di essere comproprietarie unitamente alla germana, non avevano agito per l’intero ma solo per la loro quota.

In ogni caso, il ricorrente aveva maturato il possesso utile ad usucapionem potendo unire, ai sensi dell’art. 1146 cod. civ., il possesso dal medesimo esercitato a quello goduto dalla R.C.:

infine, la declaratoria di nullità del giudizio aveva travolto tutti gli atti compiuti, sicchè l’effetto interruttivo dell’usucapione sarebbe stato istantaneo e l’usucapione era maturata al momento della notifica della rinnovata citazione avvenuta il 19-10.1991. Il motivo va disatteso.

Le attrici, avendo chiesto il rilascio dell’intero immobile indiviso di cui erano comproprietarie unitamente alla germana F.V. per una quota ideale, avevano evidentemente rivendicato la proprietà dell’intero cespite esercitando i poteri di utile gestione della cosa comune anche nell’interesse della comproprietaria rimasta originariamente estranea al giudizio.

Il richiamo alla previsione dell’art. 1146 cod. civ. è fuori luogo, atteso che in tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146, c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene: nella specie manca il presupposto voluto dalla norma, atteso che, come si è detto, che gli immobili de quibus non sono stati oggetto del contratto dei compravendita del 1951. La domanda giudiziale pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l’esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla (ai sensi dell’art. 1165 cod. civ. trovano applicazione in quanto compatibili le norme in materia di prescrizione); in tal caso, permane, altresì, l’effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 2945 cod. civ. (Cass. 22238/2007). Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente, a favore della resistente costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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