LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA, in persona del Comandante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.R.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4874/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, del 19/12/2005, depositata il 27/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
PREMESSO IN FATTO
Che il sig. P.R.C. propose opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Catania per violazione del 1 divieto di sosta alla fonda, contenuto in ordinanza della medesima Capitaneria, sanzionata a norma della L. n. 50 del 1971, art. 39, comma 3;
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di quella città ha accolto l’opposizione riconoscendo all’opponente la giustificazione dello stato di necessità;
che la Capitaneria di Porto, a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui non ha resistito l’intimato;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che l’autorità ricorrente lamenta che il Giudice di pace sia incorso in extrapetizione, avendo accolto l’opposizione per una ragione – lo stato di necessità – non considerata nel ricorso dell’opponente;
che la censura è manifestamente fondata;
che invero l’assunto dell’autorità ricorrente trova, in punto di fatto, riscontro negli atti di causa, mentre in punto di diritto va ribadito che l’opposizione a ordinanza ingiunzione, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e segg., configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione; con la conseguenza che il giudice, salve le ipotesi – nella specie non ricorrenti – di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (Cass. Sez. Un. 3271/1990 e successive conformi);
che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminerà i motivi di opposizione contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese al Giudice di pace di Catania in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011