LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8725-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa, dall’avvocato SIGILLO VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 586/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/03/2006 r.g.n. 1703/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega SIGILLO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Brindisi, depositato il 19.8.2002, G.M.A., assunta dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 1 luglio 1999 al 30.9.1999, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, nonchè per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione e chiedeva che fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.
Con sentenza in data 7.6.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda e dichiarava la natura a tempo indeterminato del contratto in questione.
Tale statuizione veniva confermata in sede di appello dalla Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 7.3/17.3.2006.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con quattro motivi di impugnazione.
L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 18.2.2008 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nessuna statuizione va adottata in materia di spese non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011