Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.6527 del 22/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30157-2006 proposto da:

V.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURINO GIULIANA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE VILLAMAR *****, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.O., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 35087-2006 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. *****, in persona dei suoi legali rappresentanti Ing. B.L. e Rag. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE VILLAMAR, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso principale;

– controricorrenti –

e contro

M.O., V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 86/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 10/02/2006, depositata il 25/03/2006 R.G.N. 644/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato NADIA BONI (per delega Avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA);

udito l’Avvocato EMANUELE E’RCOLI (per delega Avvocato ATTILIO BAIOCCHI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il V., dipendente del Comune di Villamar, sostenendo di essere caduto da un motocarro di proprietà dell’ente, guidato dal M. ed assicurato dalla Assicurazioni Generali, citò in giudizio il Comune, il M. e la compagnia per il risarcimento del danno subito alla persona.

La domanda è stata respinta dal tribunale di Cagliari con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello, la quale, escluso che nell’atto introduttivo l’infortunato avesse inteso invocare l’ipotesi dell’art. 2049 c.c. (bensì quella dell’art. 2054 c.c. con riferimento ad una sconnessione del manto stradale), ha ritenuto che l’incidente s’era verifi-cato per sola colpa del V. stesso, che era sceso dal cassone del mezzo ancora in movimento.

L’infortunato propone ricorso per cassazione a mezzo i due motivi.

Rispondono con controricorso il Comune di Villamar e la Assicurazioni Generali. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza per violazione dell’art. 2049 c.c., in relazione al punto della sentenza in cui s’esclude che il danneggiato abbia agito ai sensi della citata disposizione.

Il motivo è inammissibile, in quanto discute in ordine all’interpretazione della domanda senza impugnare la sentenza per violazione dei canoni ermeneutici legali e senza neppure trascrivere (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) i brani dell’atto introduttivo e degli altri atti dai quali si dovrebbe desumere la fondatezza della questione, in ordine alla quale il giudice ha reso una diffusa e logica motivazione.

Il secondo motivo, che censura la sentenza per vizi della motivazione, è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove il ricorrente tende, in concreto, ad ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione del merito della controversia; è infondato in quanto la sentenza ha compiutamente motivato in ordine al fatto ed ai profili della responsabilità ex art. 2054 c.c..

Il ricorso principale deve essere, dunque, respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. Vi sono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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