LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31085-2006 proposto da:
P.T., *****, P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, C. SO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentati e difesi dall’avvocato PELLEGRINO RAFFAELE giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, *****, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dott. C.T. e dott. S.
R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9408/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, 11^ Sezione Civile, emessa il 30/08/2005, depositata il 22/09/2005; R.G.N. 5786/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato EMANUELE ERCOLI (per delega Avvocato ATTILIO BAIOCCHI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO Che nel corso di un sinistro stradale P.T. subì danni alla vettura e P.C., trasportata sulla stessa vettura, subì danni alla persona; essi citarono in giudizio per il risarcimento la R. (proprietaria della vettura investitrice) e, sul presupposto che quest’ultima automobile non fosse assicurata per la R.C., la Ass.ni Generali spa, quale impresa designata;
il primo giudice estromise dal giudizio la compagnia, ritenendo non provato che la vettura investitrice non fosse assicurata;
la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Napoli;
propongono ricorso per cassazione i P. a mezzo di un solo motivo, risponde la compagnia con controricorso;
osserva che:
l’unico motivo, che impugna la sentenza per vizi della motivazione, è in parte inammissibile (laddove tende ad ottenere, in sede di legittimità, un nuovo e diverso accertamento del fatto) ed in parte infondato, considerato che la sentenza stessa argomenta in maniera congrua e logica in ordine alla mancata prova della mancanza d’assicurazione da parte della vettura investitrice;
il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011