Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.6545 del 22/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZAVOLI ANTONIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO UCI *****, in persona del presidente e legale rapp.te pro tempore della societa’ dott. P.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A., R.F., ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA *****, TRANSFAID SA PR AMCO FIDUCIARIA;

– intimati –

e da:

ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA *****, in persona del Direttore Tecnico dr. M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLIVA GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO UCI *****, B.A., M.

L.M. *****, R.F., TRANSFAID SA PR AMCO FIDUCIARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 428/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, Sezione 2 Civile, emessa il 13/02/2007, depositata il 03/03/2008;

R.G.N. 1116/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ENRICO CARAOLI (per delega Avvocato ANTONIO ZAVOLI);

udito l’Avvocato DANIELE COLIVA (per delega Avvocato GIUSEPPE COLIVA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Per quanto ancora interessa in questa sede, la decisione del Tribunale riconosceva la pari colpa concorrente dei due conducenti in un sinistro stradale, nel quale erano rimasti coinvolti una macchina e un autotreno, e condannava in solido i proprietari e i conducenti e le relative assicurazioni al pagamento dei danni in favore di M.L., trasportato nell’autovettura.

In parziale accoglimento dell’appello principale proposto dal M. e degli appelli incidentali proposti dal proprietario dell’autovettura ( R.F.) e dalla relativa assicurazione (Assimoco) e dall’assicurazione dell’autotreno (UCI), nella contumacia del conducente ( B.) e del proprietario (Transfaid) dello stesso autotreno, la Corte: riconosceva al M. il danno patrimoniale per diminuita capacita’ lavorativa generica; riduceva il risarcimento gia’ liquidato in suo favore per effetto del concorso di colpa dello stesso (pari al 20%), a causa del mancato uso della cintura di sicurezza; riconosceva in due terzi la colpa del conducente dell’autovettura e in un terzo quella del conducente dell’autotreno.

2. M.L. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Hanno resistito con controricorso l’assicurazione dell’autotreno (UCI) e l’assicurazione dell’autovettura (Assimoco), la quale ha proposto ricorso incidentale con un motivo e presentato memoria.

Gli altri contraddittori non hanno presentato difese. Mentre il R. e’ stato ritualmente intimato, la notifica del ricorso e’ nulla per il B. e per la Transfaid (contumaci in appello), essendo stata effettuata presso l’UCI (domiciliatario, probabilmente, per il primo grado).

3. Nonostante si tratti di notifica nulla, per la quale dovrebbe disporsi la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (S.U. n. 10817 del 2008), ritiene il collegio che tale rinnovazione si risolverebbe in un inutile dispendio di attivita’ processuali e nello svolgimento di formalita’ superflue, traducendosi, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti, stante la presenza di ragioni di inammissibilita’ dei ricorsi (Cass. n. 298 del 2011), di cui ai paragrafi successivi.

4. Il ricorso principale e’ inammissibile.

Sono inammissibili – per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis – tutti i motivi di ricorso (primo, terzo, quarto e quinto) in cui si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e sotto diversi profili, l’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione della sentenza, senza che l’illustrazione si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la corte di appello omesso di pronunciarsi sul settimo motivo di appello (concernente la liquidazione del danno morale), nonostante l’accoglimento del sesto, con il quale e’ stato riconosciuto al M. il danno patrimoniale per diminuita capacita’ lavorativa generica.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4. Il suddetto motivo di appello, infatti, non e’ stato riprodotto in ricorso, non ne risulta indicata la collocazione nel fascicolo di parte, ne’ soccorre la sintesi dello svolgimento del processo come effettuata nella sentenza impugnata. Peraltro, la sentenza sembra aver deciso tale profilo quando (p. 11 alla fine) afferma: “Nemmeno la richiesta di elevazione della percentuale di risarcimento del danno morale, portandola al 50% del danno biologico totale, appare giustificata….”.

5. Il ricorso incidentale proposto dalla Assimoco e’ pure inammissibile, per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

L’assicurazione del conducente dell’autovettura si duole, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., che la sentenza della corte di appello, riformando la sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto il concorso paritario di colpa dei due conducenti) abbia attribuito due terzi di colpa al conducente della macchina e un terzo al conducente del camion, rideterminando quanto dovuto dai responsabili in solido, senza che sul punto della misura della responsabilita’ vi fosse appello incidentale dell’assicurazione del camion (UCI), ne’ appello principale.

Per rispettare il requisito dell’autosufficienza, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre i motivi di appello o indicare specificamente gli atti, per consentire alla Corte la verifica del vizio denunciato. Tanto piu’ che quanto sostenuto dal ricorrente non e’ ricavabile dalla sentenza impugnata. Infatti, l’ambito dell’appello incidentale dell’UCI non risulta chiaramente: dalle conclusioni riportate in sentenza, dove si legge “riformare parzialmente …riducendo l’entita’ del risarcimento dovuto all’attore nella misura che risultera’ di giustizia in accoglimento dei motivi esposti in narrativa”, riduzione che sarebbe potuta derivare dalla diversa misura di responsabilita’; dalla parte motiva, dove si afferma “gli appellanti incidentali controvertono in ordine alle rispettive responsabilita’”.

6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale. Entrambi i ricorrenti devono essere condannati, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali in favore dell’UCI srl.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra M.L. e l’Assimoco Spa. Condanna in solido M.L. e l’Assimoco Spa al pagamento, in favore dell’UCI srl, delle spese dello stesso giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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