Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6575 del 22/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., elett.te dom.to in Roma, Via Anapo 29, presso lo studio dell’avv.to GRANZOTTO Guido che lo rappresenta e difende, con l’avvocato Paolo Alliata, per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimati –

per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 23447/08 emessa il 10 giugno 2008 e depositata l’11 settembre 2008 nella causa iscritta fra le sopraindicate parti al n. 14902/07 R.G.;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 11 novembre 2010 è stata depositata relazione con la quale si rappresenta che T.A. ha presentato ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23447/08 del 10 giugno 2008, depositata l’11 settembre 2008 e comunicata il 25 settembre 2008, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.;

il ricorso è manifestamente fondato essendo la Corte di Cassazione incorsa in un evidente errore materiale laddove ha indicato nel dispositivo il giudice del rinvio nella C.T.R. dell’Emilia Romagna anzichè del Piemonte;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23447/08 emessa il 10 giugno 2008 e depositata l’11 settembre 2008 nel senso che laddove si legge nel dispositivo Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna deve invece leggersi Commissione tributaria regionale del Piemonte. Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale della sentenza. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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