Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6578 del 22/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12565/2009 proposto da:

L.M.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato USAI Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2008 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE del 17.1.08, depositata il 03/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. L.M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione Invim, la C.T.R. Toscana, quale giudice del rinvio, confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della ricorrente), rilevando che la mancanza di notifica dell’atto di attribuzione di rendita catastale non configura una nullità assoluta dell’azione impositiva “perchè la notifica si ha per effettuata con l’avviso di liquidazione” e che la contribuente, nell’impugnare l’avviso di liquidazione, non aveva fornito elementi tecnici specifici per confutare l’accertamento dell’UTE, avendo prodotto solo in grado di appello una perizia giurata.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3) presenta, a prescindere da altre possibili considerazioni, diversi profili di inammissibilità.

In proposito, è sufficiente rilevare l’inidoneità del quesito di diritto proposto (nel quale si afferma che il contribuente il quale venga a conoscenza del classamento operato dall’UTE attraverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta può impugnare, nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione, anche l’atto di classamento presupposto e prospettare censure che, oltre ad investire l’avviso di liquidazione, investano l’atto presupposto, al fine di dimostrare una valutazione dell’immobile erronea e non conforme ai parametri legali), essendo innanzitutto da rilevare che nella specie più che un quesito risulta formulato un principio di diritto e in ogni caso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. tra le altre SU n. 7257 del 2007), la funzione propria del quesito di diritto è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con un quesito astratto, perchè privo di ogni riferimento al decisum nonchè alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione sia del tutto inidonea ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito medesimo ai fini della decisione del motivo (v. tra molte altre, da ultimo, Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009 nonchè SU n. 7433 del 2009).

E’ peraltro da aggiungere che non risulta perfetta corrispondenza tra il quesito proposto e le censure prospettate nel motivo e che comunque nella sentenza impugnata non risulta in alcun modo affermato un principio diverso da quello esposto dalla ricorrente, in funzione di quesito di diritto, a conclusione del motivo in esame Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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