LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2/26/08, depositata il 4 marzo 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., e che la ricorrente ha depositato un avviso di ricevimento nel quale risulta che il plico non è stato consegnato “per irreperibilità del destinatario”, da intendersi nel senso che il medesimo è risultato sconosciuto nel domicilio indicato;
che il plico risulta restituito alla ricorrente, con la detta dicitura, in data 22 aprile 2009 e che la stessa non ha provveduto a richiedere all’ufficiale giudiziario la riattivazione del procedimento notificatorio;
che l’istanza di rimessione in termini per una nuova notificazione del ricorso non può essere accolta, non essendovi prova in atti dell’asserito “notevolissimo ritardo” con il quale l’avviso di ricevimento sarebbe stato restituito alla ricorrente dall’Ufficio notifiche;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione del principio affermato da Cass., Sez. un., n. 17352 del 2009 (e successive conformi), secondo il quale, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011