LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
G.R., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni 41, presso l’avv. Maria Pia Garzillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Martucci Zecca Giuseppe A. e Carlo M. Fateli i giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Azienda Agricola Campo di Fortuna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari), Sez. n, 02, n. 46/02/06, dei 06 giugno 2006, depositata il 20 giugno 2006, notificata il 14 luglio 2006.
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 24 gennaio 2011 dal Cons. Dr. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro ed INVIM, del terreno assegnato con atto del 18 gennaio 1996 dall’Azienda Agricola Campo di Fortuna s.r.l. in liquidazione ai sig.ri A. e G., rispettivamente, liquidatore e socia della medesima società. L’accertamento era fondato sulla natura edificabile del terreno in questione – parte in fascia di rispetto stradale e parte in zona industriale D2 – come risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cerignola in data 27 dicembre 1995 e allegato all’atto di compravendita.
La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata con la sentenza in epigrafe, che riteneva applicabile nella specie la valutazione automatica D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 52. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo.
Resistono i contribuenti con controricorso, illustrato anche con memoria, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato con due motivi.
MOTIVAZIONE Prima di procedere all’esame dell’impugnazione occorre disporre la riunione del ricorso principale con il ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dai controricorrenti, in quanto l’impugnazione sarebbe stata notificata in unica copia al procuratore dei contribuenti. Infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex ari. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo” (Cass. S.U. n. 29290 del 2008). Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto il principio di diritto è sufficientemente specifico.
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione contesta la ritenuta applicabilità del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, stante l’edificabilità del terreno, rispetto alla quale è determinate la previsione dello strumento urbanistico al momento della cessione, anche se non perfezionato. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che: “l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione¯ (Cass. S.U. n. 25505 del 2006). Più recentemente è stato ribadito questo orientamento, precisando ulteriormente che “l’inapplicabilità, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, del criterio di valutazione automatica “per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria”, non è esclusa dall’esistenza di vincoli di piano che incidono sulla edificabilità (nella specie, area “verde” destinata a parchi urbani esistenti e progettati), atteso che tali vincoli non sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni stessi” (Cass. n. 12256 del 2010).
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati i passi dell’appello dell’amministrazione dai quali è possibile evincere i vizi denunciati, e in ogni caso infondato, perchè non di omessa pronuncia si tratta, ma semmai di pronuncia di implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello che non risulta censurata sotto questo aspetto, il secondo motivo è inammissibile perchè concerne questione che, essendo rimasta assorbita, deve essere riproposta in sede di giudizio di rinvio.
Pertanto, deve essere accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigettala il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011