LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10709-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1593/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/11/2006 R.G.N. 2070/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato FIORILLO per delega GIAMMARIA GIACOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per cessazione della materia del contendere.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO Che la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 16 novembre 2001 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Q.M.;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione de quo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011