LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 34599-2006 proposto da:
D.N.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASIELLO MAURO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
DIREZIONE DIDATTICA 1^ CIRCOLO *****; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA” E DELLA RICERCA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1536/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/08/2006 r.g.n. 2001/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte visto il ricorso per cassazione proposto da D.N.A. nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 25 agosto 2006, erroneamente notificato all’avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
considerato che l’intimato non si è costituito in questo giudizio;
letta l’ordinanza di questa Corte in data 6 giugno 2008, con la quale è stata ordinata entro un termine perentorio la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;
rilevato che la ricorrente non ha adempiuto all’ordine suddetto, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, data l’assenza in giudizio dell’intimato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011