LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20525-2006 proposto da:
D.P.A., *****, D.P.F., *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato NASELLI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato MILITERNI LUCIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
e contro
D.L.P., S.G., D.L.G., D.L.
F., AURORA ASSIC SPA, D.L.C., S.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2228/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Quarta sezione civile, emessa il 23/06/2005, depositata il 11/07/2005; R.G.N. 1795/2001.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato Maria Grazia BATTAGLIA per delega Avvocato Lucio MILITERNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per l’accoglimento.
IN FATTO D.P.S., nel convenire in giudizio gli odierni intimati dinanzi al tribunale di Napoli, espose che i figli, A. e F., avevano riportato gravi lesioni a seguito di un investimento subito da parte del motocarro condotto da S. C. mentre i due giovani erano a bordo di un motociclo condotto da G.C., chiedendo conseguentemente il risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado accolse la domanda.
La corte di appello di Napoli, nell’accogliere l’impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice Siad, dichiarò prescritto il diritto azionato dall’appellato.
F. e D.P.A. ricorrono (in proprio) dinanzi a questa corte per la cassazione della sentenza d’appello.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
Le sezioni unite di questa corte regolatrice, difatti, a composizione di un contrasto perpetuatosi tra le sezioni semplici in ordine al termine di prescrizione applicabile al diritto al risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli volta che, per il fatto illecito integrante gli estremi del reato perseguibile a querela, questa non sia stata proposta, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2941 c.c., comma 3, prima parte) purchè il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
La corte di appello partenopea, nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento degli odierni ricorrenti, non si è attenuta a tale principio, onde la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio del procedimento alla stessa corte territoriale, in diversa composizione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011