Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.6690 del 23/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1454/2006 proposto da:

V.N., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 380, presso lo studio dell’avvocato SINDONA CIRO, rappresentati e difesi dall’avvocato PASCARELLA Carmine giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

A.G., MILANO ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3398/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/12/2005;

udita la relazione della, causa svolta nella Pubblica udienza del 21/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r., inammissibilità è in subordine.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.N. e C.P. propongono ricorso per cassazione, in base a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l’appello da essi proposto contro la sentenza di primo grado, relativa a sinistro avvenuto il *****, con cui A. G. e la Milano Assicurazioni S.p.A. erano stati condannati in solido al pagamento della somma di Euro 34.093,59.

Gli intimati non si sono costituiti.

Con ordinanza interlocutoria del 25/3-22/4/2010 la Corte, rilevata la mancanza dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso all’ A., ordinava l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto. I ricorrenti non hanno infatti provveduto all’integrazione del contraddittorio, disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 25/3- 22/4/10, ad essi comunicata il 3/5/10.

2.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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