LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CHIOVENDA S.N.C. *****, in persona del Socio Amministratore C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato AMORESANO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINO RINALDO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A. *****, S.C., LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI S.P.A. *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8425/2005 del TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE SESTA CIVILE, emessa il 19/04/05, depositata il 15/07/2005 R.G.N. 13832/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO La s.n.c. Chiovenda, nella qualita’ di cessionaria dei diritti di M.A., evoco’ in giudizio dinanzi al giudice di pace di Milano S.C. e la compagnia di assicurazioni “La Piemontese”, chiedendo che, previo accertamento della responsabilita’ esclusiva della S. con riferimento ad un sinistro stradale in conseguenza del quale l’autovettura del M. aveva subito danni, le parti convenute fossero condannate in solido al risarcimento degli stessi in suo favore, per effetto della cessione del relativo diritto da parte del danneggiato..
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La sentenza fu impugnata dall’attrice dinanzi al tribunale di Milano, che ne rigetto’ a sua volta il gravame.
La societa’ Chiovenda ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.
IN DIRITTO Il ricorso e’ pienamente fondato.
Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1189, 1260, 1264 c.c.);
omessa, motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Il motivo merita accoglimento.
In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la difesa della Chiovenda riproduce, in seno all’odierno scritto difensivo, il contenuto degli atti rilevanti in parte qua ritualmente prodotti nel corso del giudizio di merito e comprovanti l’avvenuta cessione in suo favore del credito risarcitorio spettante al M., mentre la motivazione del giudice di merito appare, in proposito, del tutto omessa, limitandosi – non legittimamente – a riprodurre quella (altrettanto erronea) adottata dal giudice di pace in primo grado.
Il ricorso e’ pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento al tribunale di Milano in altra composizione, che provvedera’ anche alla disciplina delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Milano in altra composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011