Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.6736 del 24/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. *****, D.M.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BELLI BRUNO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 28/11/2007, depositata il 24/01/2008; R.G.N. 418/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PIETRO MAGNO (per delega Avvocato BRUNO BELLI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

Che:

il C. ed il D. furono riconosciuti, in sede penale, colpevoli dei reati di ricettazione di tabacchi lavorati, trafugati presso il Magazzino dei Monopoli di Roma;

il Ministero delle Finanze li cito’, dunque, in giudizio per il risarcimento dei danni;

il Tribunale di Roma accolse la domanda con sentenza poi confermata in appello;

questa S.C. casso’ la sentenza d’appello, ritenendo che nel giudicato penale fosse emersa la prova del solo an, ma non anche del quantum;

il giudice del rinvio ha confermato la prima sentenza, ritenendo che dal giudicato penale possa desumersi la ricettazione dell’intero quantitativo di tabacchi trafugati;

propongono ricorso per cassazione il C. ed il D. a mezzo di un solo motivo e risponde con controricorso il Ministero;

sostengono i ricorrenti che il giudice del rinvio sarebbe caduto nel medesimo errore (gia’ censurato da questa SC) nel quale erano incorsi i precedenti giudici, ritenendo che il Ministero avesse provato il quantitativo di materiale ricettato oltre a quello recuperato, in ordine al quale non era stata acquisita alcuna prova nel processo penale;

aggiungono i ricorrenti che il giudice del rinvio li avrebbe ingiustamente condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in quanto quelle spese erano state compensate dalla SC.

OSSERVA IN DIRITTO Che:

la questione relativa al quantitativo di merce ricettata e’ infondata, posto che, senza incorrere in alcuna violazione di legge, la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente interpretato la sentenza della Corte d’appello penale, nel senso che essa, nel derubricare il reato ascritto da rapina in ricettazione, aveva ritenuto responsabili gli imputati, appunto, della ricettazione dell’intero quantitativo di merce oggetto di rapina;

fondato e’, invece, il rilievo relativo alle spese del precedente giudizio di cassazione, sulle quali effettivamente il giudice del rinvio ha illegittimamente provveduto, posto che questa Corte, con la sentenza n. 17595/02, aveva interamente compensato le spese di quel giudizio di legittimita’;

la sentenza va, dunque, cassata senza rinvio solo su quel punto e le spese di questo giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie parzialmente il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel punto in cui ha condannato il C. ed il D. al pagamento delle spese del precedente giudizio di cassazione, compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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