Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.6748 del 24/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRUPPO CR SPA *****, (incorporante per fusione la CR Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del C.d.A. Sig. R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE NORA SRL *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GOLEMME TEMISTOCLE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1752/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Quarta Civile, emessa il 22/04/2008, depositata il 04/07/2008; R.G.N. 2523/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letto il ricorso proposto dalla spa Gruppo CR contro l’Immobiliare Nora srl, per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma il 4 luglio 2008, nonche’ il controricorso dell’intimata;

rilevato che sono stati depositati atti di rinunzia della ricorrente e di adesione della controricorrente, sottoscritti dalle parti e dai loro difensori, che comportano l’estinzione del giudizio di cassazione;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese, in quanto alla rinuncia ha ritualmente aderito la controparte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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