LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
C.G. (titolare della ditta CAGE);
– intimato –
avverso la decisione n. 32/27/2006 della C.T.R. della Campania, del 16.3.2006/24.3.2006, R.G. 5846/05;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. Dr.
IANNELLI Domenico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di 2010 consiglio del 16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. la controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale si recuperava a tassazione il credito di imposta pari a 10.007 Euro relativo a investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000. L’Amministrazione finanziaria ha rilevato la tardiva presentazione del modello CVS, in violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a). Il contribuente ha eccepito la irretroattività delle disposizioni applicate;
2. La C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso e la C.T.R. ha invece accolto l’appello del contribuente ritenendo la contrarietà, con l’art. 3 dello Statuto del contribuente,, che prevede la durata minima di 60 giorni per i termini che prevedono adempimenti a carico dei contribuenti, del termine assegnato dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei documenti ai fini dell’agevolazione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione della normativa di cui all’art. 62 in considerazione del carattere perentorio del termine del 28 febbraio 2003, ivi previsto, come termine finale per la presentazione dei documenti e ha rilevato la compatibilità di tale termine con la norma dello Statuto del contribuente in quanto già previsto nella L. n. 289 del 2002;
ritenuto che:
il ricorso è manifestamente fondato in quanto la fissazione e la previsione della perentorietà del termine del 28 febbraio 2003 per la produzione documentale necessaria ai fini dell’agevolazione è stata prevista già dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, con conseguente compatibilità con l’art. 3 dello Statuto del contribuente della disposizione che prevede l’attribuzione alle Agenzie delle Entrate di un termine ad hoc per la presentazione dei documenti, da fissare in relazione alle specifiche situazioni organizzative locali e da contenere entro la data del 28 febbraio 2003;
il ricorso deve essere accolto con decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in relazione alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011