LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Leopard One s.r.l., elett.te dom.ta in Roma, via Magna Grecia 95 (06.77071621), presso lo studio dell’avv.to Conti Renato che la rappresenta e difende per mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 153/14/08 della C.T.R. di Roma emessa il 3 giugno 2008, depositata l’11 giugno 2008, 2010 R.G. 1415/08;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Cons. Dott. IANNELLI Domenico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
RILEVATO IN FATTO
Che:
la controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della s.r.l.
Leopard. One del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate di Albano alla richiesta di rimborso dei crediti di imposta IRPEG IVA della s.r.l. CONTIR in liquidazione e concordato preventivo, acquisiti mediante atto di cessione del 4 dicembre 2003 dalla LEOPARD ONE s.r.l.;
la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato la decisione;
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, nel testo vigente ratione temporis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Secondo l’Agenzia ricorrente la dichiarazione a rettifica (che nella specie concerne gli anni 1996, 1997, 1998) poteva presentarsi soltanto rispettando il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, con conseguente tardività delle richieste di rimborso dei crediti di imposta relativi ai predetti anni;
ritenuto che:
il ricorso è manifestamente fondato perchè come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 4238/2004) la richiesta di rimborso che comporti la rettifica in senso favorevole al contribuente era effettivamente soggetta per gli anni per cui sussiste contrasto fra le parti (1996, 1997, 1998) al rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;
il ricorso va pertanto accolto con riferimento alle sole annualità 1996-1997-1998 mentre non sussistono ragioni per modificare nel resto la decisione impugnata;
sussistono conseguentemente i presupposti di legge per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, limitatamente alle annualità 1996, 1997 e 1998. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011