Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6820 del 24/03/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CENTRO COMMERCIALE IRPINIA s.r.l., in liquidazione, con domicilio eletto in Roma, via Baiamonti n. 10, presso l’Avv. Caldoro Maria Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.to Alessandro Gargiulo, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

DORIA S.P.A.;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Centro Commerciale Irpina s.r.l. impugna per regolamento di competenza l’istanza in data 24.9.2008 con la quale la Doria s.p.a.

ha richiesto al Tribunale Napoli il fallimento della ricorrente.

L’intimata non ha proposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile in quanto proposto in via preventiva e non contro un provvedimento giurisdizionale che decide sulla competenza ed è oltretutto sfornito del prescritto quesito di diritto.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472