LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ATHESIA DRUCK S.R.L. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato KOLLENSPERGER JURGEN, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
VINSCHGER MEDIEN S.R.L. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso l’avvocato PLACIDI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato OHRWALDER ERICH, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/2003 della SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO –
CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 01/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. ALBINI, per delega, che ha chiesto la rinuncia;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PLACIDI che ha chiesto la rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
La Corte osserva quanto segue.
La Athesia Druck srl ha proposto, con atto notificato il 12.1.05, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento sez dist.
Bolzano n. 201/03 depositata l’1.12.03 resa nel procedimento che la contrapponeva alla Vinschger Medien srl. Quest’ultima ha resistito con controricorso.
La societa’ ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle controricorrente. Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011