Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.7 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17371/2008 proposto da:

GAMA 90 S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso l’avvocato BELLOMI Alessandro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 23/07/2007; n. 869/06 C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, GAMA NOVANTA SRL, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia, del 07/05/2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione: del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.250,00; procedimento presupposto: 1^ grado: ottobre 1991 – aprile 2002; 2^: maggio 2003 – settembre 2006; durata ragionevole: 1^ grado, 3 anni; 2^ grado, 2 anni).

Secondo giurisprudenza consolidata non si ravvisano differenze sostanziali nella determinazione del danno non patrimoniale tra persone fisiche e giuridiche.

Va dunque sul punto accolto il presente ricorso, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi il danno morale in Euro 9.000,00, con interessi legali dalla domanda, per un periodo di otto anni e dieci mesi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorse; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 9.000,00 (novemila) con interessi dalla domanda; condanna altresì l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè del presente giudizio di legittimità liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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