LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in Roma, via delle Carrozze n. 3, nello studio dell’Avv. Ranalli Giovanni, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TERNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Alessandro, per mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
inverso la sentenza n. 613/2006 della Corte d’appello di Perugia, depositata in data 26.2.2007 RG. 785/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.02.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;
udito l’Avv. Francesco Cigliano per delega Ranalli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- S.L., dipendente del Comune di Terni in qualità di addetto alla Polizia municipale, ricorreva al locale giudice del lavoro perchè dichiarasse il suo diritto a svolgere mansioni proprie della qualifica e del livello di appartenenza ed a rivestire il grado di tenente in luogo di quello assegnato di maresciallo, con risarcimento del danno da demansionamento.
Costituitosi il Comune, il Tribunale dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.
2.- Proposto appello dallo S., la Corte d’appello di Perugia con sentenza, del 26.2.07, dichiarata la giurisdizione dell’A.g.o., nel merito rigettava la domanda.
La richiesta di assegnazione delle mansioni proprie della categoria D (corrispondente alla ex 7^ qualifica funzionale), in cui l’Amministrazione l’aveva inquadrato in base alla nuova contrattazione collettiva, era inammissibile, non avendo egli descritto nè le mansioni espletate, nè quelle richieste, di modo che il giudice era privo degli elementi necessari a valutare la domanda.
La richiesta ulteriore di assegnazione del grado di tenente (corrispondente alla ex 7^ qualifica funzionale), in applicazione dell’allegato C alla L.R. 30 aprile 1990, n. 34, era invece infondata, atteso che detto allegato era staio da ritenere implicitamente abrogato a seguito della nuova classificazione del personale disposta dal contratto collettivo del comparto Regioni- autonomie locali del 31.3.99. Tale nuova fonte normativa prevedeva l’abbandono della classificazione per qualifiche funzionali e la definizione di profili specificamente individuati in relazione al regime organizzativo dell’ente interessato; S. avrebbe dovuto, dunque, provare il suo diritto a rivestire il grado richiesto in base, al nuovo ordinamento del personale.
3.- Propone ricorso per cassazione lo S., cui risponde il Comune con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- I due motivi dedotti da S. vanno sintetizzati come segue.
4.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il demansionamento emergerebbe per tabulai dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, dalla quale risulta: a) che l’art. 29, comma 1, lett. b) dell’accordo aggiuntivo nazionale 14.9.00 per il personale dell’area vigilanza (cd. coda negoziale al contratto di comparto 31.3.99) prevede che il personale già inquadrato nella ex 6^ qualifica funzionale (quale lo S.) sia inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica D1; b) che con disposizione di servizio n. 330 del 23.11.00 del Comando della Polizia municipale lo S. è stato nominato coordinatore di vigilanza categoria D, posizione economica D1, dal 13.11.00, dal che deriva il consequenziale collocamento nella ex 7^ qualifica funzionale; c) che l’allegato C alla L.R. n. 34 del 1990, mai abrogata, stabilisce che alla VII qualifica corrisponde il grado di tenente.
Con la disposizione 330 l’Amministrazione aveva inserito lo S. nel Gruppo operativo Servizi territoriali nella funzione di coordinamento del personale, così richiamando la posizione di coordinatore, che in base a detta tabella C avrebbe dovuto essere inserita nella 7^ qualifica funzionale.
4.2.- Con il secondo motivo S. deduce violazione dell’art. 15 preleggi e, nuovamente, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, contestando l’affermazione che il c.c.n.l. 31.3.99 avrebbe tacitamente abrogato la tabella C allegata alla L.R. Umbria 30 aprile 1990, n. 34, in quanto la disciplina contrattuale si è inserita in un contesto – quale la disciplina dei Corpi di Polizia municipale – regolato dalla legge in questione, applicato a tutti gli effetti, al punto da essere richiamata dalla deliberazione della Giunta comunale del 12.3.92.
In ogni caso, la vigenza della tabella C è confermata dalla successiva legge regionale 25.1.05 n. 1 recante la disciplina in materia di Polizia locale, la quale testualmente prevede che “fino all’emanazione del Regolamento di cui all’art. 12 rimangono in vigore le disposizioni di cui agli allegati A, R, C, D, E della L.R. 30 aprile 1990, n. 34”.
5.- Il primo motivo è infondato.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 (che disciplina la materia delle mansioni nell’ambito delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che il lavoratore pubblico ha diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (c. 1).
La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, nel caso sia dedotta la violazione di questo diritto da parte dell’Amministrazione, il giudice debba accertare quale sia stata in concreto l’assegnazione delle mansioni, con riferimento alle modificazioni dei contenuti professionali delle attribuzioni proprie della qualifica, mettendo a confronto le disposizioni regolamentari, riguardanti le mansioni originarie, e quelle concernenti la destinazione effettiva (Cass. 26.9.07 n. 20170 e 9.5.06 n. 10628, che entrambe impongono – proprio in fattispecie riguardanti la dequalificazione di appartenenti alla Polizia municipale – l’indagine sulle mansioni concretamente accertate o, comunque, allegate dalla parte).
11 giudice di merito, nel ritenere inammissibile la domanda di assegnazione delle funzioni superiori per la mancata descrizione delle mansioni espletate e di quelle richieste, si è adeguato a questi principi, ritenendo indispensabile ai fini del confronto la descrizione delle mansioni concretamente espletate e di quelle che il dipendente richiede. Il ricorso non muove una puntuale impugnazione su questo punto, limitandosi ad una generica contestazione e lamentando l’omessa valutazione dei documenti prodotti. Il contenuto di questi ultimi e, soprattutto, il contenuto delle mansioni espletate e di quelle richieste non è indicato, il che rappresenta una indubbia carenza dell’impugnazione.
6.- Anche il secondo motivo è infondato.
Il giudice di merito ha rilevato che l’art. 3 del c.c.n.l. 31.3.99, articolata la nuova classificazione del personale in quattro categorie, ha demandato all’Amministrazione “la definizione dei profili professionali del personale, in relazione al proprio modello organizzatorio” in sostanza sostenendo che il Comune, in ragione dell’introduzione del nuovo modello organizzarono, ha disciplinato l’inquadramento del personale sulla base di parametri diversi da quello delle qualifiche funzionali previste dalla tabella C) invocata da parte ricorrente.
Tale affermazione non è considerata dal ricorrente. Egli, intatti, ammette che il Comune ha introdotto il nuovo ordinamento professionale del personale, ma ne lamenta solo l’incongruità sul piano giuridico, senza confrontarlo con il nuovo assetto organizzativo dell’Ente locale da cui quell’ordinamento è derivato.
L’analisi giuridica compiuta con il motivo ora in esame è, dunque, priva del riferimento al fondamentale parametro costituito dalla concreta situazione in atto.
In ragione di tale carenza il mezzo di impugnazione, pertanto, è inidoneo a colpire la decisione contestata.
7.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nella misura di Euro 27,00 per esborsi e di Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011