Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.7051 del 28/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., V.A.G., V.G., M.R., P.M., M.G., C.

G., G.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentati e difesi dall’avvocato DI FEDE ANGELO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IGIENE AMBIENTALE AMIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/04/2006 R.G.N. 1983/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona, del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per inammissibilità e in subordine, rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2483/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo respingeva le domande, proposte dagli odierni ricorrenti in epigrafe indicati e da altri, nei confronti della Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale s.p.a. (A.M.I.A.) di Palermo, dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione spettante per il periodo di congedo annuale (ferie), per i giorni goduti in sostituzione delle festività soppresse, per i periodi di malattia ed infortunio, nonchè la 13^, la 14 mensilità e il TFR, con la maggiorazione del 37%, erogata loro normalmente quali lavoratori adibiti continuativamente al turno di notte, con consequenziale condanna dell’AMIA al pagamento delle relative differenze retributive, e ad avere riconosciuto il diritto all’accantonamento delle quote di TFR con la ricomprensione della suddetta maggiorazione.

Con ricorso del 2-12-2004 i lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande.

L’Azienda si costituiva e resisteva al gravame.

Con sentenza depositata il 10-4-2006 la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello e confermava la pronuncia di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia ed esaminata la specifica normativa collettiva, accertava che l’indennità per il lavoro notturno “compensa anche il trattamento retributivo durante le ferie, nonchè i trattamenti per malattia, infortunio e festività soppresse, 13^ e 14^ mensilità e TFR” e concludeva che “la predetta maggiorazione mira a compensare la particolare onerosità del lavoro notturno.

finalità che viene meno quando il lavoratore non abbia effettivamente lavorato di notte”.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso V. A.G., M.G., S.R., R. M., G.C., M.P., C.G. e V.G., con un unico motivo.

L’AMIA ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando “violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale degli art. 1362 e ss. c.c. con riferimento agli artt. 2109 e 2110 c.c., art. 36 Cost.

artt. 12, 17, 18, 26, 27, 29, 30, 37, 38 e 46 del CCNL 31-10-1995 reiterati nella identica formulazione del precedente CCNL del 1991” nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), in sostanza sostengono che la interpretazione letterale della normativa contrattuale “integrata con il criterio logico-sistematico” “non lascia dubbi circa la computabilità, ai fini della determinazione della retribuzione globale, della maggiorazione per il lavoro notturno, di cui all’art. 26 c.c.n.l. citato, qualora la stessa sia corrisposta al dipendente con carattere di continuità” e chiedono che questa Corte si pronunci in tal senso.

In tal modo i ricorrenti denunciano in sostanza una violazione diretta della normativa contrattuale collettiva richiamata, come si evince chiaramente anche dal quesito (“se deve essere ritenuta acclarata la diversa volontà …. conseguentemente dichiarando che l’interpretazione …”).

Osserva il Collegio che il motivo risulta innanzitutto improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non essendo stato depositato l’intero contratto collettivo sul quale si fonda il motivo stesso (agli atti risulta depositato con il ricorso il fascicolo dei precedenti gradi di merito contenente soltanto lo “stralcio c.c.n.l.

1995/1997”).

Come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.” (v. Cass. S.U. 23-9-2010 n. 2075, v. anche da ultimo Cass. 15-10-2010 n. 21358).

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile e i ricorrenti, in ragione della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese in favore dell’AMIA s.p.a..

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese liquidate in Euro 13,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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