LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Primo Pres.te f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sezione –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COPIN S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. DE ROSSI 30, presso lo studio degli avvocati FEROLA RENATO, FEROLA RAFFAELE, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.M., C.A., nella qualità di eredi di L.
S.M.C., L.S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato PISCITELLI MARIO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO L. n. 887 del 1984, ex art. 11, comma 18;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4/2010 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI presso la Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 07/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2011 da Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presidente della giunta regionale campana, quale commissario straordinario del governo ai sensi della L. n. 887 del 1984, art. 11, comma 18, ha affidato al consorzio COPIN s.p.a. alcuni lavori per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale in aree interessate al bradisismo. A tal fine è stata disposta l’occupazione urgente e l’asservimento di alcune aree di proprietà di L.S.M.C. e L.S.A. le quali, a seguito dell’emissione del definitivo provvedimento ablatorio, hanno convenuto davanti alla Giunta Speciale per le Espropriazioni il presidente della giunta regionale e la COPIN per ottenere la determinazione dell’indennità di espropriazione, nonchè l’indennità di occupazione delle aree espropriate e di asservimento di ulteriori aree, oltre alla rivalutazione monetaria, ed interessi.
La Copin ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza della domanda. Il presidente della giunta regionale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza depositata il 7 gennaio 2010, la Giunta speciale, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del presidente della giunta, regionale, ha determinato l’indennità di espropriazione (rigettando la domanda di rivalutazione monetaria) e l’indennità di asservimento definitiva ed ha condannato la Copin s.p.a. a depositare presso la Cassa depositi e prestiti l’ulteriore somma di Euro 42.798,56, quale differenza tra l’importo complessivo determinato per l’espropriazione ed asservimento (Euro 66.055,53) e:
quello già depositato di Euro 23.256,97, oltre ad interessi legali dal 27.9.2007.
La Copin ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.
Resistono con controricorso I.M. e C.A., quali eredi di L.S.M.C., nonchè L.S. A., che hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13, della L. n. 219 del 1981, art. 80, della L. n. 887 del 1984 e del D.P.R. n. 327 del 2001, dell’ordinanza n. 31/1989, del d.m. (beni culturali ed ambientali) 6.11.1995 e relative n.t.a. e dei principi giurisprudenziali in materia di determinazione del valore dei beni espropriati.
La COPIN critica la sentenza della Giunta speciale per avere proceduto alla determinazione del valore venale dei suoli di cui si tratta, attribuendo loro un valore superiore a quello agricolo medio della coltura più redditizia, nonostante che sull’area interessata vigesse un vincolo urbanistico di inedificabilità assoluta.
1.2. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. La Copin s.p.a. deduce il vizio motivazionale della sentenza per aver omesso qualsiasi riferimento alla soggezione delle aree espropriate a vincolo di inedificabilità assoluta e, per altro verso, l’insufficienza della motivazione addotta a sostegno della valutazione compiuta.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi l dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, lei violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e la nullità della sentenza per motivazione inidonea, perplessa ed incomprensibile.
La ricorrente deduce un, ulteriore profilo di carenza assoluta di motivazione e lamenta che non siano stati indicati gli elementi fattuali sui quali si è svolta l’indagine istruttoria dei componenti tecnici.
1.4. In via subordinata la ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. n. 219 del 1919, art. 17 e delle L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 12; perchè tali norme ammetterebbero una sorta di c.t.u. senza garanzia del contraddittorio e di difesa, con violazione degli artt. 2, 3, 24, 111 e 113 Cost..
2. L’esame dell’eccezione di illegittimità costituzionale, da ultimo riferita, è logicamente preliminare, rispetto all’esame dei tre motivi di ricorso.
L’eccezione appare, però, manifestamente infondata. E’ sufficiente rilevare al riguardo che, contrariamente all’assunto della ricorrente, la circostanza che la Giunta Speciale (soppressa dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ma ancora operante per vicende derivanti da dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza emesse prima del 30 giugno 2003: cfr. Sez. un. n. 5048 del 2004 e n. 19217 del 2 003) sia dotata di una propria competenza tecnica, in virtù della quale può risultare superfluo dar corso ad una consulenza d’ufficio, non compromette minimamente nè il diritto di difesa delle parti nè la pienezza del contraddittorio, essendo in ogni caso consentito alle parti medesime di depositare memorie e proprie consulenze tecniche per offrire al giudice ogni necessario elemento ai fini della decisione (cfr., in tema, Cass. Sez. un. n. 9330 del 2003, n. 5257 e n. 5258 del 2008; Cass. n. 11990/2009).
3. Passando ad esaminare i tre motivi di ricorso, va osservato che possono essere esaminati congiuntamente perchè prospettano un’identica questione (e già esaminata varie volte da queste S.U.;
vedansi Cass. n. 11990/2009; Cass. n. 19513/2010).
Essi non sono fondati, non sussistendo gli errori di diritto ed i vizi di motivazione denunciati.
La Giunta speciale ha. infatti puntualmente descritto la situazione urbanistica dei terreni di cui si tratta, facendo riferimento alla collocazione delle singole particelle nel piano regolatore ed, in coerenza con l’espressa indicazione contenuta nella già menzionata ordinanza commissariale del 30 marzo 1989, ha applicato i criteri fissati dalla citata L. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13. L’esistenza di asseriti vincoli d’inedificabilità, dei quali l’impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto, presuppone una verifica in punto di fatto delle risultanze documentali acquisite al processo che attiene al merito e non è quindi esperibile in sede di legittimità, essendosi la ricorrente limitata a richiamare documenti il cui preciso contenuto, alla luce del principio di autosufficienza del ricorso, non è però ricostruibile in base alla sola lettura del ricorso stesso.
La motivazione dell’impugnata sentenza, che non è sindacabile in questa sede per i profili strettamente estimativi, ancorchè sintetica, non appare nè insufficiente nè contraddittoria o logicamente viziata. Il richiamo a precedenti stime operate in casi analoghi e ad elementi documentali dell’UTE è infatti accompagnato dal puntuale riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle aree di cui si tratta e dalla descrizione della loro collocazione.
Quindi non è esatto che la sentenza impugnata abbia attribuito alle aree di cui si tratta un valore venale superiore a quello agricolo medio, avendo la Giunta speciale esattamente rilevato che dette aree, pur ricadendo in zona classificata come agricola, erano comprese nel contesto urbano del quartiere Pianura, zona altamente edificata.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dai resistenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate complessivamente in Euro 3700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011