Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.7225 del 30/03/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4049/2006 proposto da:

T.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI Stefano, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. ***** in persona del procuratore Dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO ROMANO 5, presso lo studio dell’avvocato PRUNAS Francesco, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4583/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA Sezione Seconda Civile, emessa il 19/7/2005, depositata il 27/10/2005, R.G.N. 955/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PRUNAS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO T.G. interpose appello avverso la sentenza del tribunale di Roma che, accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta dalla s.p.a. Augusta Assicurazioni, aveva dichiarato la insussistenza del diritto dell’opposta a procedere ad esecuzione forzata.

La corte capitolina investita del gravame lo respinse, rilevando la tardività dell’eccezione di incompetenza per valore sollevata dall’appellante e la infondatezza nel merito quanto alla pretesa di pagamento di somme ulteriori rispetto a quanto già versato dalla società debitrice con pagamento eseguito a mezzo assegni circolari accettati dal creditore.

Le; censure oggi mosse dalla ricorrente alla sentenza di appello, fondate su di una pretesa inefficacia estintiva dell’obbligazione pecuniaria con riferimento ai pagamenti eseguiti a mezzo assegno circolare, risultano del tutto prive di giuridico fondamento, alla luce della più recente giurisprudenza di questa corte predicativa, anche a sezioni unite, dell’opposto principio di diritto.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472