Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.7264 del 30/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I. *****, M.V. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato CANNIZZARO FRANCO, rappresentati e difesi dagli avvocati SPARTI ROBERTO, PINELLI NUNZIO;

– ricorrenti –

contro

M.T. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato MACIOCI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FATUZZO GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato FATUZZO Giovanni, difensore della resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 13 luglio 1992 M.T. cito’ davanti al Tribunale di Palermo M.M.A., chiedendo che fosse dichiarato nullo o annullato l’atto pubblico con cui il proprio padre M.A., avvalendosi di una procura da lei rilasciatagli, aveva venduto un appartamento alla convenuta, sua seconda moglie; chiese anche che costei fosse condannata al rilascio del bene e al risarcimento dei danni, da liquidare in un separato giudizio.

All’esito dell’istruzione della causa, svolta nella contumacia di M.M.A., con sentenza del 29 settembre 1995 il Tribunale accolse le domande di nullita’, di rilascio e di risarcimento, ritenendo che il rogito fosse invalido, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, n. 5 in quanto privo di data:

nel quarto rigo dell’intestazione le parole L’anno millenovecento erano seguite da uno spazio vuoto interlineato e nel quinto era scritto il giorno diciotto dicembre.

Impugnata da M.M.A., la decisione fu riformata dalla Corte d’appello di Palermo, che con sentenza del 30 novembre 1998 respinse tutte le domande proposte dall’attrice, osservando tra l’altro – per quanto rileva in questa sede – che nell’atto in questione la data non mancava, ma era stato indicato un anno diverso da quello effettivo, per un evidente errore materiale, che poteva formare oggetto di correzione, in applicazione analogica dell’art. 1430 c.c. Adita da M.T., questa Corte, con sentenza del 14 giugno 2001, casso’ la decisione di secondo grado con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, accogliendo il ricorso sotto il profilo della carenza di motivazione circa la possibilita’ di correggere la data di un atto pubblico, secondo le previsioni della norma citata nella sentenza impugnata.

Il giudizio di rinvio e’ stato definito con sentenza del 16 marzo 2005 (pronunciata in contraddittorio tra M.T., M. I. e M.V., queste ultime costituitesi quali eredi della madre M.M.A.): rigettato l’appello, e’ stata confermata la decisione adottata in primo grado.

M.I. e M.V. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi. M.T. si e’ costituita con controricorso e ha presentato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra le censure rivolte da M.I. e M.V. alla sentenza impugnata, deve essere presa in considerazione prioritariamente, dato il suo carattere preliminare ed assorbente, quella formulata con il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che L. Notarile, art. 58, n. 5 sancisce la nullita’ degli atti pubblici soltanto se la data manca, non anche se e’ inesatta o incompleta: in tale seconda ipotesi, non disciplinata da alcuna norma, e’ consentita l’applicazione analogica dell’art. 1430 c.c. in coerenza con il principio di conservazione della volonta’ negoziale, sicche’ si puo’ dare luogo alla correzione dell’errore del notaio, che si ripercuote sulle parti.

La tesi non e’ fondata.

L’apposizione della data consiste nell’indicazione sia del giorno, sia del mese, sia dell’anno, che insieme concorrono all’individuazione del quando l’atto e’ compiuto. L’assenza anche soltanto di uno di tali elementi si risolve quindi nella mancanza della data stessa, che resta indeterminata. Questo e’ appunto il caso che si e’ verificato nella specie, in cui sono stati precisati il giorno e il mese, ma non l’anno: la dizione millenovecento designa soltanto il secolo, poiche’ il successivo spazio bianco, destinato ad essere riempito con la specificazione delle decine e delle unita’, e’ stato invece annullato mediante interlineatura.

Connesso con il terzo motivo di impugnazione e’ il secondo, con cui le ricorrenti lamentano che il giudice di rinvio ha omesso di pronunciare sulla loro richiesta relativa alla convertibilita’ in scrittura privata del rogito oggetto della causa, ai sensi dell’art. 2701 c.c. La doglianza va accolta.

L’esame della questione – che il giudice di rinvio ha mancato di prendere in considerazione – non era precluso, come obietta la resistente, perche’ era rimasta estranea ai temi dibattuti nelle precedenti fasi del giudizio. Non si tratta, infatti, di una domanda o di una eccezione “nuova”, non proponibile in sede di rinvio, ma di una semplice difesa, che in quella sede poteva essere fatta valere anche per la prima volta. Contrariamente a quanto si presuppone nel controricorso, la convertibilita’ in scrittura privata di un atto pubblico nullo per difetti formali, espressamente fatta salva dal citato L. Notarile, art. 58, non e’ un fatto esterno, modificativo o estintivo di un diritto, che debba formare oggetto di un’eccezione in senso proprio, poiche’ invece costituisce un elemento intrinseco alla previsione normativa, la quale precisa e delimita il campo della propria operativita’: ferma l’invalidita’ del rogito come tale, il negozio che vi e’ contenuto puo’ valere come scrittura privata, se il documento e’ firmato dalle parti. Ne’ a questo fine rileva la mancanza della data, la cui certezza, diversamente che per l’atto pubblico, non e’ richiesta ai fini della validita’, ma soltanto della opponibilita’, ove occorra stabilirne la anteriorita’ o la posteriorita’ rispetto a un altro evento.

La Corte d’appello avrebbe dovuto pertanto affrontare la questione di cui si tratta.

Con il primo motivo di ricorso M.I. e M.V. si dolgono del mancato esame dei documenti che avevano prodotto nel giudizio di rinvio, dimostrativi della circostanza che l’appartamento rivendicato da M.T. non era di proprieta’ di quest’ultima neppure prima del rogito con cui era stato trasferito a M. M.A.: secondo le ricorrenti l’immobile, in realta’, era stato acquistato in precedenza da M.A., il quale lo aveva fatto intestare alla figlia di primo letto perche’ costei, dipendente di una banca, era in grado di contrarre con maggiore convenienza il mutuo necessario per il pagamento del prezzo.

La censura deve essere disattesa, poiche’ correttamente la Corte d’appello, in considerazione del carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, ha ritenuto precluse in quella sede le questioni sollevate da M.I. e M.V. circa l’interposizione fittizia di persona nell’acquisto, da parte della loro sorella consanguinea, del bene oggetto della causa: questioni che in effetti ampliavano inammissibilmente – a differenza di quella relativa alla conversione dell’atto pubblico in scrittura privata – l’ambito in cui era rimasta contenuta in precedenza la materia del contendere, introducendovi un tema del tutto nuovo.

Non rileva quindi la circostanza – sulla quale le ricorrenti particolarmente insistono – che la produzione dei documenti comprovanti la simulazione fosse stata possibile, come sostengono, soltanto nel giudizio di rinvio, poiche’ M.M.A. aveva ignorato la loro esistenza fino alla morte avvenuta nel 2000, mentre M.V., alla quale erano stati affidati dal padre, a sua volta non era a conoscenza della pendenza della causa.

In quanto subentrate nel giudizio alla madre come loro eredi, le ricorrenti non possono pretendere di esimersi dalle decadenze in cui costei era incorsa, per non aver prospettato l’ipotesi della simulazione nei giudizi di primo e di secondo grado. Ne’ l’impossibilita’ di produrre in precedenza documenti decisivi comporta una deroga al principio del carattere “chiuso” del giudizio di rinvio e del conseguente divieto di proporre domande ed eccezioni nuove, ma semmai consente l’esperimento dell’impugnazione apprestata dall’art. 395 c.p.c., n. 3.

Con il quarto motivo di ricorso M.I. e M. V. lamentano che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sull’eccezione di usucapione e sulla domanda di rimborso delle spese del rogito, che M.M.A. aveva proposto gia’ nel giudizio di appello.

La censura deve essere accolta. Risulta dall’intestazione stessa della sentenza del giudice di rinvio che in quella sede l’eccezione e la domanda di cui si tratta erano state effettivamente formulate. La Corte d’appello le ha tuttavia pretermesse, senza spiegarne in alcun modo la ragione. Avrebbe dovuto invece provvedere in proposito, sia pure, in ipotesi, per rilevare l’inammissibilita’ degli assunti di M.I. e M.V., ove fossero risultati “nuovi”.

Con il quinto motivo di impugnazione le ricorrenti deducono l’infondatezza della domanda subordinata di M.T., intesa ad ottenere l’annullamento del rogito stipulato in suo nome dal padre, perche’ viziato da conflitto di interessi.

La deduzione di M.I. e M.V. e’ inammissibile, poiche’ attiene a un punto che non ha formato – e non doveva formare oggetto di decisione da parte della Corte d’appello, in quanto la domanda di annullamento era rimasta assorbita, in seguito all’accoglimento di quella di nullita’.

Il sesto motivo del ricorso non ha autonoma valenza, in quanto consequenziale agli altri: dalla affermazione della loro fondatezza si fa discendere l’erroneita’ del regolamento delle spese di giudizio adottato dalla Corte d’appello.

PQM

LA CORTE accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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