LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., con domicilio eletto in Roma, via Saluzzo n. 8, presso l’Avv. Natale Fernando, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferrara Silvio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 18 agosto 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al t.a.r. Campania.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ inammissibile in quanto tutti i motivi non colgono appieno la reale ratio decidendi.
Come risulta dai quesiti e dalla sintetica enunciazione del fatto controverso la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto di poter desumere la sua consapevolezza dell’infondatezza della pretesa e quindi l’assenza di un apprezzabile patema d’animo conseguente alla pendenza del giudizio dalla condotta processuale improntata al disinteresse al punto da non attivare alcun meccanismo sollecitatorio. In realta’, la motivazione addotta dal giudice del merito evidenzia anche un elemento ben piu’ rilevante sottolineando come “la parte … era originariamente ben conscia dell’insuccesso dell’iniziativa assunta, siccome in radice preclusa dall’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alle obbiettive specifiche connotazioni della considerata delibera della Giunta municipale, avente natura meramente preparatoria, ovvero di mera ricognizione e presa d’atto”. Tale argomento, da solo sufficiente a fondare il giudizio sull’assenza di un qualche patema per la pendenza del processo, non e’ stato minimamente censurato con conseguente inammissibilita’ dei motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011