Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7287 del 30/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M. e FA.Mi., con domicilio eletto in Roma, via Luigi Rizzo n. 50, presso l’avv. IORIO Alfredo, rappresentati e difesi dall’avv. CORA Maurizio, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Campobasso cron. 322 depositato il 25 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M. e Fa.Mi. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 6.166,00 per anni sei e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Avezzano e quindi avanti la Corte d’appello di L’Aquila dal 2.5.1990 al 21.11.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce carenza di motivazione e’ inammissibile in quanto la censura attiene non alla motivazione in ordine alla sussistenza di un fatto ma a quella in diritto, senza peraltro che alle argomentazioni del giudice del merito siano state contrapposte specifiche e motivate censure ed e’ principio gia’ affermato quello secondo cui “Posto che il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, puo’ concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilita’ ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione.”(Cassazione civile, sez. 3^, 24 ottobre 2007, n. 22348); ne’ assume rilievo la circostanza che in altro procedimento diversa sia stata la valutazione della Corte sulla ammissibilita’ di analogo motivo, non essendovi alcun vincolo che impedisca un difforme giudizio nel presente procedimento.

Manifestamente infondata e’ invece la censura di cui al secondo motivo e concernente l’omessa motivazione da parte della Corte d’appello in ordine alla quantificazione dell’equo indennizzo, dal momento che il giudice si e’ attenuto al parametro indicato dalla Corte europea (Euro 1.000,00 in ragione d’anno) e tale opzione non necessita di particolari motivazioni laddove, come nella fattispecie, non siano indicate la particolari ragioni che avrebbero imposto una diversa liquidazione.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con la conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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