Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7300 del 30/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

TOMAR s.r.l (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore: STUDIO O di Ghigni Roberto & C.

s.n.c.

(C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro-

tempore; L.M. (C.F.: *****; G.R.

C.F.: *****; A.A. (C.F.:

*****); A.E. (C.F.: *****), tutti rappresentanti e difesi dall’Avv. Raffaele Pastore in virtù di procura rilasciata nel giudizio n. 62861/2005 R.G. del Tribunale di Milano ed elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 3, presso lo studio dell’Avv. Alberto Galli;

– ricorrenti –

e PORTO DI LAVAGNA s.p.a. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine della memoria difensiva, dagli Avv.ti ROVATTI Amedeo, Antonino Buongiorno Gallegra e Federico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Federico Mazzetti, in Roma, piazza Caprinica, n. 78;

– resistente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, n. 7326/2010, depositata il 4 giugno 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso “nulla osserva”;

letta la memoria difensiva depositata nell’interesse della resistente.

CONSIDERATO IN FATTO

Che, alla stregua dell’esame degli atti e, specificamente, delle parti complessive del giudizio in relazione alle quali è stata emanata la sentenza impugnata in questa sede con regolamento di competenza, il ricorso risulta essere stato proposto soltanto da sei soggetti, con la conseguente necessità – in virtù della natura del mezzo di impugnazione esperito e dell’oggetto della controversia (cfr. Cass. n. 11816/2000 e Cass. n. 19867/2005. ord. interl.) – di dover estendere il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che hanno partecipato al giudizio definito con la sentenza oggetto del ricorso, ad eccezione di F.M., il cui rapporto processuale con la società convenuta era stato dichiarato estinto (per quanto evincibile dalla motivazione della stessa sentenza del Tribunale di Milano);

ritenuto, pertanto, che occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, assegnandosi, in proposito, adeguato termine, con il conseguente differimento della trattazione del procedimento a nuovo ruolo;

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.M., B.R., G.M.T., A. L., A.E., R.E. e C.G.; concede, a tal fine, il termine di giorni novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il conseguente adempimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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