Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7325 del 30/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. CORBO ALDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI ANTONELLA, MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2217/2 009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 3.4.09, depositata il 18/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

OSSERVA L.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 18 aprile 2009, che ha dichiarato improcedibile il giudizio proposto nei confronti dell’INPS. I fatti processuali sono i seguenti.

Il L. convenne l’INPS in giudizio per il riconoscimento dell’assegno d’invalidità. L’Istituto si costituì.

Il Tribunale respinse il ricorso.

Il L. propose appello.

All’udienza di discussione chiese un termine per il deposito del ricorso notificato.

Il termine gli venne concesso.

Alla nuova udienza il L. depositò il ricorso notificato in data successiva a quella della prima udienza.

L’INPS si costituì, difendendosi nel merito.

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso richiamando quanto affermato dalle Sezioni unite con sentenza 30 luglio 2008, n. 20604.

Le Sezioni unite con la sentenza 30 luglio 2008, n. 20604, hanno affermato che in caso di mancata notifica del ricorso in appello tempestivamente depositato, il giudice non può concedere, previa fissazione di una nuova udienza, un nuovo termine per effettuare la notifica, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Questo perchè al caso di notificazione inesistente non può trovare applicazione nè l’art. 291 c.p.c., che presuppone una citazione nulla, non inesistente, nè l’art. 421 c.p.c., “data l’impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l’inesistente (giuridico o di fatto)” (SS.UU, cit.).

Questo principio comporta l’improcedibilità del ricorso anche se vi sia stata costituzione della controparte: infatti, nel caso deciso dalle Sezioni unite, la controparte si era costituita e tale circostanza non ha modificato la decisione.

La giurisprudenza preesistente sullo specifico problema, di segno diverso, non trova più fondamento nella nuova ricostruzione del sistema operata dalle Sezioni unite del 2008.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nulla sulle spese, considerata la materia e l’epoca di proposizione della domanda.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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