LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
S.A. e D.C.S.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari – Sez. staccata di Foggia), Sez. 27^, n. 98/27/04 del 5 ottobre 2004, depositata il 9 novembre 2004, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
OSSERVA Letto il ricorso concernente l’impugnazione degli atti di classamento ed attribuzione rendita di due immobili ritenuti dai contribuenti privi della necessaria motivazione e degli elementi giustificativi per la determinazione dell’accatastamento e della rendita;
preso atto che i contribuenti non sono costituiti;
rilevato che il ricorso è supportato da un unico motivo con il quale si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della motivazione dell’avviso di classamento;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato, in quanto secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è sufficientemente adempiuto “mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’Ufficio tecnico erariale, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi” (Cass. n. 12068 del 2004; v. anche Cass. n. 10574 del 2010). Dalla stessa narrativa della sentenza impugnata, ove tali dati oggettivi sono integralmente trascritti, emerge che questi erano presenti negli atti impugnati;
ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011